rapporti giuridici preesistenti

Art. 16. Rapporti giuridici preesistenti1.Le societa' bancarie risultanti dalle operazioni di cui all'art. 1 succedono nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali gli enti originari erano titolari in forza di leggi e di provvedimenti amministrativi.
2.I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore degli enti originari, conservano la loro validita' e il loro grado a favore delle societa' bancarie risultanti senza bisogno di alcuna formalita' o annotazione. Tale circostanza deve essere pubblicizzata con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.
3.Anche in deroga alle disposizioni di legge vigenti, la denominazione delle societa' bancarie puo' contenere la denominazione degli enti originari.
Entrata in vigore il 3 dicembre 1990

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