Art 1

Art. 1.

Proroga dei termini previsti dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, e dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, nonche' di alcuni termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti: «15 ottobre 2020»;
b) le parole «dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 1° febbraio 2020» sono soppresse.
1-bis. All'articolo 1, comma 2, lettera l), del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, dopo le parole: "sospensione dei congressi," sono inserite le seguenti: "ad eccezione di quelli inerenti alle attivita' medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (ECM),".
2. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, le parole «31 luglio 2020» sono sostituite dalle seguenti «15 ottobre 2020».
3. I termini previsti dalle disposizioni legislative di cui all'allegato 1 sono prorogati al ((31 dicembre 2020)) salvo quanto previsto ai numeri 3 e 32 dell'allegato medesimo, e le relative disposizioni vengono attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente.
4. I termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell'allegato 1, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga del predetto stato di emergenza, deliberata dal Consiglio dei ministri il 29 luglio 2020, e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
5. Nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure ivi previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2020, n. 176.
6. Al fine di garantire, anche nell'ambito dell'attuale stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, la piena continuita' nella gestione operativa del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, alla legge 3 agosto 2007, n. 124, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4, comma 5, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
b) all'articolo 6, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni»;
c) all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, le parole: «per una sola volta» sono sostituite dalle seguenti: «con successivi provvedimenti per una durata complessiva massima di ulteriori quattro anni».
Entrata in vigore il 7 ottobre 2020

Sentenze21


  • 1. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 2022-11-11, n. 202209923
    Provvedimento:
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    • appalti pubblici·
    • appalto integrato·
    • art. 48 d.lgs. 50/2016·
    • criteri di valutazione dell'offerta tecnica·
    • DURC·
    • esclusione da gara·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • modifica soggettiva del raggruppamento temporaneo di imprese·
    • progettista indicato·
    • proporzionalità e ragionevolezza·
    • regolarità contributiva·
    • requisiti di partecipazione·
    • sostituzione dei consorziati·
    • validità dei certificati durante lo stato di emergenza

  • 2. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202200362
    Provvedimento:
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    • art. 127 del DPR 115/2002·
    • art. 35-bis del Dlgs. 25/2008·
    • art. 83 del DPR 115/2002·
    • compensazione delle spese di giudizio·
    • impugnazione del provvedimento di revoca·
    • liquidazione degli onorari del difensore·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • richiedente protezione internazionale·
    • ricorso al TAR·
    • sospensione delle misure di accoglienza

  • 3. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-04-19, n. 202200363
    Provvedimento:
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    • art. 21 comma 1 del DL 13/2017·
    • art. 35-bis Dlgs. 25/2008·
    • compensazione spese di giudizio·
    • giudizio cautelare·
    • impugnazione diniego protezione internazionale·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • revoca misure di accoglienza·
    • richiedente protezione internazionale·
    • ricorso amministrativo·
    • sospensione provvedimenti amministrativi

  • 4. TAR Brescia, sez. II, sentenza 2022-04-15, n. 202200353
    Provvedimento:
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    • art. 35-bis comma 13 del Dlgs. 28 gennaio 2008 n. 25·
    • diritto europeo·
    • permesso di soggiorno per protezione speciale·
    • principio di effettività della tutela giurisdizionale·
    • procura delle misure di accoglienza·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • richiedente protezione internazionale·
    • sospensione delle misure di accoglienza·
    • stato di emergenza sanitaria·
    • val

  • 5. TAR Milano, sez. IV, sentenza 2022-04-15, n. 202200869
    Provvedimento:
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    • difetto di motivazione·
    • diritto alla protezione internazionale·
    • diritto all'assistenza sanitaria·
    • eccesso di potere·
    • proporzionalità della sanzione·
    • revoca delle misure di accoglienza·
    • spese di giudizio compensate·
    • violazione delle direttive europee·
    • violazione delle norme sulla partecipazione procedimentale·
    • violazione del regolamento interno della struttura di accoglienza
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