servizi ferroviari di interesse regionale e locale in concessione a f.s. s.p.a.

Art. 9. Servizi ferroviari di interesse regionale e
locale in concessione a F.S. S.p.a.1.Con decorrenza 1 giugno 1999 sono delegati alle regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione inerenti ai servizi ferroviari in concessione alle Ferrovie dello Stato S.p.a. di interesse regionale e locale.
2.Per i servizi di cui al comma 1, che ricomprendono comunque i servizi interregionali di interesse locale, le regioni subentrano allo Stato nel rapporto con le Ferrovie dello Stato S.p.a. e stipulano, entro il (( 30 settembre 1999, )) i relativi contratti di servizio ai sensi dell'articolo 19. Detti contratti di servizio entrano in vigore il (( 1 ottobre 1999.))((Trascorso il periodo transitorio di cui all'articolo 18, comma 4, le regioni affidano i predetti servizi con le procedure di cui al medesimo articolo 18, comma 2, lettera a))).
3.Il Ministro dei trasporti e della navigazione, al fine di regolare i rapporti con le Ferrovie dello Stato S.p.a., fino alla data di attuazione delle deleghe alle regioni, provvede:
(( a) a rinnovare fino al 30 settembre 1999 il contratto di servizio tra la societa' stessa ed il Ministero dei trasporti e della navigazione; ))
b) ad acquisire, sui contenuti di tale rinnovo, l'intesa delle regioni, che possono integrare il predetto contratto di servizio pubblico con contratti regionali senza ulteriori oneri per lo Stato; (( c) a stipulare con le regioni gli accordi di programma di cui all'articolo 12; ))
Entrata in vigore il 4 novembre 1999
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