trasporti pubblici di interesse nazionale

Art. 3. Trasporti pubblici di interesse nazionale1.Costituiscono servizi pubblici di trasporto di interesse nazionale:
a)i servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito di una regione e dei servizi elicotteristici;
b)i servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito di una regione;
c)i servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e le linee interregionali che collegano piu' di due regioni;
d)i servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza mediolunga caratterizzati da elevati standards qualitativi. Detti servizi sono tassativamente individuati con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Qualora la predetta intesa non sia raggiunta entro quarantacinque giorni dalla prima seduta in cui l'oggetto e' posto all'ordine del giorno, provvede il Consiglio dei Ministri;
e)i servizi di collegamento via mare fra terminali ferroviari;
f)i servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1997
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