obblighi di servizio pubblico

Art. 17. Obblighi di servizio pubblico1., tenendo conto, ai sensi della citata disposizione comunitaria, dei proventi derivanti dalle tariffe e di quelli derivanti anche dalla eventuale gestione di servizi complementari alla mobilita'. (9)

-------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2008, n. 133 ha disposto (con l'art. 57, comma 4) che, in deroga al presente articolo "e sussistendo comprovate esigenze economiche sociali, ambientali, anche al fine di assicurare il rispetto del principio della continuita' territoriale e la domanda di mobilita' dei cittadini, le regioni possono affidare l'esercizio di servizi di cabotaggio a societa' di capitale da esse interamente partecipate secondo le modalita' stabilite dal diritto comunitario".
Entrata in vigore il 6 luglio 2012
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