disposizioni di coordinamento, transitorie e finali

Art. 10. Disposizioni di coordinamento, transitorie e finali1.Al primo comma dell'articolo 261-quater del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, introdotto dal comma 1, lettera c), dell'articolo 2121 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le parole: «, compreso quello sulla riabilitazione militare,» sono soppresse.
2.All'articolo 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerato in ragione dell'ottanta per cento».
3.All'articolo 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, considerati in ragione dell'ottanta per cento».
4.Agli articoli 1, secondo comma, e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326, ovunque ricorrono, le parole: «, quale risulta integrato dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19» sono soppresse.
5.All'articolo 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n. 42» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 2161 del citato codice,».
6.All'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dopo la parola: «privati», sono inserite le seguenti: «non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e».
7.All'articolo 59 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente:
«4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.».
8.All'articolo 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388:
a)alla rubrica, le parole: «delle Forze armate,» sono soppresse;
b)al comma 2, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «All'Arma dei carabinieri si applica l'articolo 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.».
9.All'articolo 13 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, dopo il comma 4, e' aggiunto, in fine, il seguente:
«4-bis. L'avanzamento e' il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.».
10.All'articolo 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86, le parole: «alla legge 19 maggio 1986, n. 224» sono sostituite dalle seguenti: «al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66».
11.In relazione a quanto disposto dagli articoli 4, comma 1, lettera ll), 9, comma 1, lettera s), numeri 3), 4) e 7), e lettera u), numero 1.1), nonche' dal comma 7 del presente articolo, sono comunque fatti salvi gli effetti giuridici e i provvedimenti adottati in attuazione dell'articolo 2186 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Note all'art. 10:
- Si riporta il testo dell'art. 261-quater del codice penale militare di pace approvato con regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303, come modificato dal presente decreto:
«Art. 261-quater (Giudizio davanti alla Corte militare di Appello). - Il giudizio d'appello e' regolato dalle norme del codice di procedura penale; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, primo comma, della legge 30 dicembre 1950, n. 1120 (Elevazione della misura del contributo dovuto alla «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza e modificazione delle disposizioni relative alla corresponsione dell'indennita' supplementare agli ufficiali del corpo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 1951, n. 25, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - La ritenuta a favore della «Cassa ufficiali» della Guardia di finanza, cui sono soggetti - per effetto delle disposizioni in vigore - gli ufficiali del Corpo durante la permanenza nelle posizioni per le quali e' obbligatoria il versamento del contributo, e' stabilita nella misura del 2 per cento sullo stipendio, intero o ridotto, che percepiscono, considerato in ragione dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo dell'art. 3, primo comma, della legge 12 giugno 1955, n. 512 (Modificazioni alle disposizioni riguardanti il «Fondo previdenza sottufficiali ed appuntati» della Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 giugno 1955, n. 148, come modificato dal presente decreto:
«Art. 3. - Il contributo a favore del Fondo previsto dalle disposizioni in vigore e' elevato dall'uno al due per cento dell'importo lordo dello stipendio o della paga nominali, considerati in ragione dell'ottanta per cento.».
- Si riporta il testo degli articoli 1, secondo comma e 2, terzo comma, della legge 30 novembre 1961, n. 1326 (Modificazioni alle disposizioni sulla Cassa ufficiali e sul Fondo di previdenza per sottufficiali, appuntati e finanzieri della Guardia di finanza), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 1961, n. 320, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1. - (Omissis).
Gli ufficiali anzidetti sono tenuti a versare alla Cassa il contributo stabilito dall'art. 1 della legge 30 dicembre 1950, n. 1120.
Art. 2. - (Omissis).
I sottufficiali e i militari di truppa di cui al precedente comma sono tenuti a versare al Fondo il contributo stabilito dall'art. 3 della legge 12 giugno 1955, n. 512.».
- Si riporta il testo dell'art. 51, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 1986, n. 302, come modificato dal presente decreto:
«Art. 51. - 1-5. (Omissis).
6. Le indennita' e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attivita' lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuita', le indennita' di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'art. 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 2161 del citato codice, nonche' le indennita' di cui all'art. 133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229 concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilita' della presente disposizione.
7-9. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 8, comma 5, della legge 1° febbraio 1989, n. 53 (Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 21 febbraio 1989, n. 43, come modificato dal presente decreto:
«Art. 8. - 1-4. (Omissis).
5. Fermo il disposto del comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6-13. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 59, comma 4-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 (Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 1995, n. 122, come modificato dal presente decreto:
«Art. 59 (Avanzamento del personale dei ruoli ispettori e sovrintendenti in particolari situazioni). - 1-4. (Omissis).
4-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche per l'attribuzione della qualifica di luogotenente al maresciallo aiutante.».
- Si riporta il testo dell'art. 63 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2001), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2000, n. 302, come modificato dal presente decreto:
«Art. 63 (Vettovagliamento e approvvigionamento della Polizia di Stato, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - 1. (Omissis).
2. Le modalita' di fornitura del servizio di vettovagliamento a favore dei militari e del personale, anche ad ordinamento civile, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai quali le norme vigenti attribuiscono il diritto ai trattamenti di cui al comma 1 sono stabilite sulla base delle procedure di cui all'art. 59 con decreto del Ministro competente per l'amministrazione di appartenenza da adottare di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica entro il 30 settembre di ogni anno con riferimento all'anno successivo. Con il medesimo decreto sono determinati il valore in denaro delle razioni viveri e del miglioramento vitto, nonche' la composizione dei generi di conforto. All'Arma dei carabinieri si applica l'art. 546 del codice dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3-6. Omissis.».
- Si riporta il testo dell'art. 13, comma 4-bis, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71, come inserito dal presente decreto:
«Art. 13 (Modalita' di avanzamento). - 1-4. (Omissis).
4-bis. L'avanzamento e' il complesso delle procedure autoritative e delle operazioni tecnico-amministrative, disciplinate dal presente decreto legislativo, necessarie per la progressione di carriera del personale militare. In materia di avanzamento, gli obblighi di partecipazione procedimentale e di motivazione sono assolti secondo le modalita' previste dal presente decreto legislativo.».
- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 1, della legge 29 marzo 2001, n. 86 (Disposizioni in materia di personale delle Forze armate e delle Forze di polizia), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2001, n. 77, come modificato dal presente decreto:
«Art. 1 (Indennita' di trasferimento). - 1. 1. Al personale volontario coniugato e al personale in servizio permanente delle Forze armate, delle Forze di polizia ad ordinamento militare e civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, agli ufficiali e sottufficiali piloti di complemento in ferma dodecennale di cui al Codice dell'ordinamento militare emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, al personale appartenente alla carriera prefettizia, trasferiti d'autorita' ad altra sede di servizio sita in un comune diverso da quello di provenienza, compete una indennita' mensile pari a trenta diarie di missione in misura intera per i primi dodici mesi di permanenza ed in misura ridotta del 30 per cento per i secondi dodici mesi.
2-4. (Omissis).».
- Si riporta il testo dell'art. 2186 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010:
«Art. 2186 (Validita' ed efficacia degli atti emanati.
Salvaguardia dei diritti quesiti). - 1. Alla data di entrata in vigore del presente codice e del regolamento:
a) restano validi gli atti e i provvedimenti emanati;
b) sono fatti salvi i diritti acquisiti sulla base della normativa antecedente;
c) le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
2. I decreti Ministeriali non regolamentari, le direttive, le istruzioni, le circolari, le determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo della Guardia di finanza, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata, continuano a trovare applicazione, in quanto compatibili con il presente codice ed il regolamento, fino alla loro sostituzione.».
Entrata in vigore il 25 gennaio 2013
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