(trattamento tributario su talune operazioni di credito).

Art. 7. (Trattamento tributario su talune
operazioni di credito).1.E abrogato il numero 4) dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, recante la disciplina delle agevolazioni tributarie per talune operazioni di credito, con effetto per i contratti stipulati dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note all'art. 7:
- Si riporta il testo dell'art. 15 e dell'art. 16, cosi' come modificato dalla presente legge, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, recante "Disciplina delle agevolazioni tributarie" pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 16 ottobre 1973:
"Art. 15 (Operazioni di credito a medio e lungo termine).
- Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalita' inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle stesse sulle concessioni governative.
In deroga al precedente comma, gli atti giudiziari relativi alle operazioni ivi indicate sono soggetti alle suddette imposte secondo il regime ordinario e le cambiali emesse in relazione alle operazioni stesse sono soggette alla imposta di bollo di lire 100 per ogni milione o frazione di milione.
Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e lungo termine le operazioni di finanziamento la cui durata contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi".
"Art. 16 (Altre operazioni di credito). - Le agevolazioni stabilite dall'art. 15 si applicano anche alle operazioni relative ai finanziamenti di qualunque durata, effettuati in conformita' a disposizioni legislative, statutarie o amministrative da aziende e istituti di credito e loro sezioni o gestioni, nei seguenti settori:
1) credito per il lavoro italiano all'estero di cui al R.D.L 15 dicembre 1923, n. 3148;
2) (Abrogato);
3) credito all'artigianato di cui al D.Lgs 15 dicembre 1947, n. 1418, e alla legge 25 luglio 1952, n. 949;
4) (Abrogato);
5) credito cinematografico, di cui alle leggi 4 novembre 1965, n. 1213, e 14 agosto 1971, n. 819;
6) (Abrogato);
7) credito teatrale, di cui alla legge 14 agosto 1967, n. 800;
8) credito di rifinanziamento effettuato a norma degli articoli 17, 18, 33 e 34 della legge 25 luglio 1952, n. 949;
9) credito peschereccio d'esercizio".
Entrata in vigore il 14 maggio 1998

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