definizioni
Art. 2. Definizioni1.Ai fini del presente decreto si intende per:
a)aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quale la manovra e l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell'attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole;
b)attivita' radiodiagnostiche complementari: attivita' di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche' contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica;
c)autorita' competente: l'autorita' indicata nei singoli articoli;
d)controllo della qualita': rientra nella garanzia della qualita'. Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualita'. Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;
e)detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa;
f)dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra persona sottoposta ad esposizioni mediche;
g)dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o ad altre persone sottoposte ad esposizioni mediche;
h)esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;
i)esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualita', compreso il controllo della qualita', e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
l)esposizione: l'essere esposti a radiazioni ionizzanti;
m)garanzia della qualita': le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilita' che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionera' in maniera soddisfacente conformemente agli standard stabiliti;
n)impianto radiologico: impianto contenente attrezzature radiologiche;
o)ispezione: l'ispezione e' il controllo da parte di un'autorita' competente per verificare la conformita' con le disposizioni vigenti sulla protezione radiologica per procedure medico radiologiche, attrezzature utilizzate o impianti radiologici;
p)livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso della medicina nucleare diagnostica, livelli di attivita', per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazioni corrette e normali riguardo all'intervento diagnostico e tecnico;
q)pratica: un'attivita' umana che puo' aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni ionizzanti;
r)prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei rispettivi albi;
s)procedure medico-legali: procedimenti effettuati a fini assicurativi o legali, anche senza indicazione clinica;
t)procedura medico-radiologica: qualunque procedimento concernente le esposizioni mediche;
u)radiazioni ionizzanti o radiazioni: radiazioni costituite da particelle aventi capacita' di determinare direttamente o indirettamente la formazione di ioni o da onde elettromagnetiche aventi una lunghezza d'onda pari o inferiore a 100 nanometri;
v)radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti radioterapeutici nonche' alla radiologia interventiva o ad altre procedure che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti;
z)radiodiagnostico: attinente alla radiologia diagnostica medica, alla radiologia odontoiatrica e alla medicina nucleare diagnostica in vivo.
2.Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:
a)radioterapeutico: attinente alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici;
b)responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico puo' essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica;
c)responsabilita' clinica: la responsabilita' riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita ad uno specialista. In particolare:
giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione con altri specialisti e con il personale eventualmente delegato per aspetti pratici; reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta, di informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad altri medici specialisti o prescriventi; informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;
d)screening sanitario: il procedimento che impiega radiazioni ionizzanti per la diagnosi precoce nei gruppi di popolazione a rischio;
e)sorveglianza sanitaria professionale: sorveglianza medica destinata ai lavoratori secondo la vigente normativa;
f)specialista: il medico chirurgo o l'odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilita' clinica per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4;
g)verifica clinica: l'esame sistematico o il riesame di procedure medico-radiologiche finalizzate al miglioramento della qualita' e del risultato delle cure somministrate al paziente mediante un controllo strutturato, per cui le pratiche radiologiche, i procedimenti e i risultati sono esaminati in base ai protocolli convenuti per procedure medico-radiologiche di buon livello, modificando tali pratiche se del caso, e applicando nuovi protocolli se necessario;
h)vincolo di dose: una restrizione per le dosi individuali prevedibili che possono derivare da una determinata sorgente, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto conto del criterio di ottimizzazione.
3.Ai fini del presente decreto valgono, in quanto non previste ai commi 1 e 2, le definizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse.
a)aspetti pratici: le azioni connesse ad una qualsiasi delle esposizioni di cui all'articolo 1, comma 2, quale la manovra e l'impiego di attrezzature radiologiche, e la valutazione di parametri tecnici e fisici, comprese le dosi di radiazione, la calibrazione e la manutenzione dell'attrezzatura, la preparazione e la somministrazione di radiofarmaci e lo sviluppo di pellicole;
b)attivita' radiodiagnostiche complementari: attivita' di ausilio diretto al medico chirurgo specialista o all'odontoiatria per lo svolgimento di specifici interventi di carattere strumentale propri della disciplina, purche' contestuali, integrate e indilazionabili, rispetto all'espletamento della procedura specialistica;
c)autorita' competente: l'autorita' indicata nei singoli articoli;
d)controllo della qualita': rientra nella garanzia della qualita'. Una serie di operazioni (programmazione, coordinamento, attuazione) intese a mantenere o a migliorare la qualita'. Esso comprende il monitoraggio, la valutazione e il mantenimento ai livelli richiesti di tutte le caratteristiche operative delle attrezzature che possono essere definite, misurate e controllate;
e)detrimento individuale per la salute: gli effetti negativi clinicamente osservabili che si manifestano nelle persone o nei loro discendenti e la cui comparsa e' immediata o tardiva e, in quest'ultimo caso, probabile ma non certa;
f)dose al paziente: la dose somministrata ai pazienti o ad altra persona sottoposta ad esposizioni mediche;
g)dosimetria dei pazienti: la dosimetria relativa ai pazienti o ad altre persone sottoposte ad esposizioni mediche;
h)esercente: il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilita' dell'impresa stessa ovvero dell'unita' produttiva, intesa come stabilimento o struttura finalizzata alla produzione di beni o servizi, dotata di autonomia finanziaria e tecnico-funzionale;
i)esperto in fisica medica: una persona esperta nella fisica o nella tecnologia delle radiazioni applicata alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione del presente decreto legislativo, con una formazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, e che, se del caso, agisce o consiglia sulla dosimetria dei pazienti, sullo sviluppo e l'impiego di tecniche e attrezzature complesse, sull'ottimizzazione, sulla garanzia di qualita', compreso il controllo della qualita', e su altri problemi riguardanti la radioprotezione relativa alle esposizioni che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva;
l)esposizione: l'essere esposti a radiazioni ionizzanti;
m)garanzia della qualita': le azioni programmate e sistematiche intese ad accertare con adeguata affidabilita' che un impianto, un sistema, un componente o un procedimento funzionera' in maniera soddisfacente conformemente agli standard stabiliti;
n)impianto radiologico: impianto contenente attrezzature radiologiche;
o)ispezione: l'ispezione e' il controllo da parte di un'autorita' competente per verificare la conformita' con le disposizioni vigenti sulla protezione radiologica per procedure medico radiologiche, attrezzature utilizzate o impianti radiologici;
p)livelli diagnostici di riferimento: livelli di dose nelle pratiche radiodiagnostiche mediche o, nel caso della medicina nucleare diagnostica, livelli di attivita', per esami tipici per gruppi di pazienti di corporatura standard o fantocci standard per tipi di attrezzatura ampiamente definiti. Tali livelli non dovrebbero essere superati per procedimenti standard, in condizioni di applicazioni corrette e normali riguardo all'intervento diagnostico e tecnico;
q)pratica: un'attivita' umana che puo' aumentare l'esposizione degli individui alle radiazioni ionizzanti;
r)prescrivente: il medico chirurgo o l'odontoiatra, iscritti nei rispettivi albi;
s)procedure medico-legali: procedimenti effettuati a fini assicurativi o legali, anche senza indicazione clinica;
t)procedura medico-radiologica: qualunque procedimento concernente le esposizioni mediche;
u)radiazioni ionizzanti o radiazioni: radiazioni costituite da particelle aventi capacita' di determinare direttamente o indirettamente la formazione di ioni o da onde elettromagnetiche aventi una lunghezza d'onda pari o inferiore a 100 nanometri;
v)radiologico: attinente alla radiodiagnostica e ai procedimenti radioterapeutici nonche' alla radiologia interventiva o ad altre procedure che implichino l'uso di radiazioni ionizzanti;
z)radiodiagnostico: attinente alla radiologia diagnostica medica, alla radiologia odontoiatrica e alla medicina nucleare diagnostica in vivo.
2.Ai fini del presente decreto, inoltre, si intende per:
a)radioterapeutico: attinente alla radioterapia, compresa la medicina nucleare a scopi terapeutici;
b)responsabile di impianto radiologico: il medico specialista in radiodiagnostica, radioterapia o medicina nucleare individuato dall'esercente. Il responsabile di impianto radiologico puo' essere lo stesso esercente qualora questo sia abilitato a svolgere direttamente l'indagine clinica;
c)responsabilita' clinica: la responsabilita' riguardo a esposizioni mediche individuali attribuita ad uno specialista. In particolare:
giustificazione; ottimizzazione; valutazione clinica del risultato; cooperazione con altri specialisti e con il personale eventualmente delegato per aspetti pratici; reperimento di informazioni, se del caso, su esami precedenti; trasmissione, su richiesta, di informazioni radiologiche esistenti o di documenti ad altri medici specialisti o prescriventi; informazione dei pazienti e delle altre persone interessate, se del caso, circa i rischi delle radiazioni ionizzanti;
d)screening sanitario: il procedimento che impiega radiazioni ionizzanti per la diagnosi precoce nei gruppi di popolazione a rischio;
e)sorveglianza sanitaria professionale: sorveglianza medica destinata ai lavoratori secondo la vigente normativa;
f)specialista: il medico chirurgo o l'odontoiatra che ha titolo per assumere la responsabilita' clinica per le esposizioni mediche individuali ai sensi dell'articolo 7, commi 3 e 4;
g)verifica clinica: l'esame sistematico o il riesame di procedure medico-radiologiche finalizzate al miglioramento della qualita' e del risultato delle cure somministrate al paziente mediante un controllo strutturato, per cui le pratiche radiologiche, i procedimenti e i risultati sono esaminati in base ai protocolli convenuti per procedure medico-radiologiche di buon livello, modificando tali pratiche se del caso, e applicando nuovi protocolli se necessario;
h)vincolo di dose: una restrizione per le dosi individuali prevedibili che possono derivare da una determinata sorgente, cui attenersi nella fase di pianificazione della radioprotezione tenuto conto del criterio di ottimizzazione.
3.Ai fini del presente decreto valgono, in quanto non previste ai commi 1 e 2, le definizioni di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni.
Nota all'art. 2:
- Per il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, vedi note alle premesse.
Sentenze • 1
1. TAR Napoli, sez. I, sentenza 2019-02-01, n. 201900548Provvedimento:Leggi di più...- annullamento atti amministrativi·
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- attività di ricerca scientifica·
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