(proroga dei termini)

Art. 54.(Proroga dei termini)

Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e' prorogato al 31 ottobre 1978.
Il termine previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della medesima legge 8 agosto 1977, n. 513, prorogato dalla legge 27
febbraio 1978, n. 44, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1978.
Il termine stabilito al secondo comma dell'articolo 38 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1 gennaio 1974, e' prorogato al 31 dicembre 1978.
Entrata in vigore il 19 agosto 1978
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