(agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)

Art. 33.(Agevolazioni creditizie per gli interventi di recupero)

Gli interventi di cui al presente titolo e quelli previsti dai piani particolareggiati, ove esistenti, purche' convenzionati ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, fruiscono delle agevolazioni creditizie di cui al precedente articolo 16, per le quali si applicano le disposizioni di cui agli articoli 17, 19, 20 e 21 della presente legge. Il limite massimo del mutuo agevolato concedibile, stabilito nel primo comma del precedente articolo 16, e' fissato in lire 15 milioni ed e' soggetto a revisione cosi' le modalita' previste dal secondo comma dello stesso articolo 16.
((Tra le agevolazioni creditizie indicate dal precedente comma e' compresa quella del contributo sugli interessi di preammortamento previsto dall'art. 36, secondo comma))
Nel caso in cui gli interventi che fruiscono delle agevolazioni creditizie previste dal precedente articolo 16 siano effettuati da imprese o da cooperative, le abitazioni recuperate possono essere cedute o assegnate esclusivamente a soggetti aventi i requisiti per l'assegnazione di abitazioni di edilizia economica e popolare.
La cessione o l'assegnazione puo' essere disposta a favore dei precedenti occupanti anche se non sono in possesso dei predetti requisiti. In tal caso gli stessi non possono fruire del contributo pubblico.
Entrata in vigore il 18 dicembre 1979
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