(individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente)

Art. 27.(Individuazione delle zone di recupero del patrimonio edilizio esistente)

I comuni individuano, nell'ambito degli strumenti urbanistici generali, le zone ove, per le condizioni di degrado, si rende opportuno il recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente i mediante interventi rivolti alla conservazione, al risanamento, alla ricostruzione e alla migliore utilizzazione del patrimonio stesso. Dette zone possono comprendere singoli immobili, complessi edilizi, isolati ed aree, nonche' edifici da destinare ad attrezzature.
Le zone sono individuate in sede di formazione dello strumento urbanistico generale ovvero, per i comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, ne sono dotati, con deliberazione del consiglio comunale sottoposta al controllo di cui all'articolo 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
Nell'ambito delle zone, con la deliberazione di cui al precedente comma o successivamente con le stesse modalita' di approvazione, possono essere individuati gli immobili, i complessi edilizi, gli isolati e le aree per i quali il rilascio della concessione e' subordinato alla formazione dei piani di recupero di cui al successivo articolo 28.
((Per le aree e gli immobili non assoggettati al piano di recupero e comunque non compresi in questo si attuano gli interventi edilizi che non siano in contrasto con le previsioni degli strumenti urbanistici generali. Ove gli strumenti urbanistici generali subordino il rilascio della concessione alla formazione degli strumenti attuativi, ovvero nell'ambito delle zone destinate a servizi i cui vincoli risultano scaduti, sono sempre consentiti, in attesa di tali strumenti urbanistici attuativi, gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) e d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino singole unita' immobiliari o parti di esse. Inoltre sono consentiti gli interventi di cui alla lettera d) del primo comma dell'articolo 31 che riguardino globalmente uno o piu' edifici anche se modifichino fino al 25 per cento delle destinazioni preesistenti purche' il concessionario si impegni, con atto trascritto a favore del comune e a cura e spese dell'interessato, a praticare, limitatamente alla percentuale mantenuta ad uso residenziale, prezzi di vendita e canoni di locazione concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10, e successive modificazioni))
Gli interventi di restauro e di ristrutturazione edilizia, qualora riguardino globalmente edifici costituiti da piu' alloggi, sono consentiti, con il mantenimento delle destinazioni d'uso residenziali, purche' siano disciplinati da convenzione o da atto d'obbligo unilaterale, trascritto a cura del comune e a spese dell'interessato, mediante il quale il concessionario si impegni a praticare prezzi di vendita e canoni di locazione degli alloggi concordati con il comune ed a concorrere negli oneri di urbanizzazione, ai sensi della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Entrata in vigore il 29 febbraio 1992

Sentenze343


  • 1. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-05, n. 202400210
    Provvedimento:
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    • accordo transattivo·
    • art. 2932 c.c.·
    • condizione sospensiva·
    • convenzione urbanistica·
    • impossibilità sopravvenuta della prestazione·
    • inadempimento contrattuale·
    • pianificazione urbanistica·
    • prescrizione decennale·
    • relatività dell'efficacia del contratto·
    • trasferimento della proprietà

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2022-12-05, n. 202210625
    Provvedimento:
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    • annullamento DIA·
    • annullamento d'ufficio·
    • art. 21 nonies L. 241/90·
    • art. 27 L. 457/78·
    • art. 38 DPR 380/01·
    • art. 51 NTA PRG·
    • autotutela amministrativa·
    • beni culturali·
    • demolizione·
    • DIA·
    • erga omnes·
    • giudicato amministrativo·
    • interesse legittimo·
    • interesse pubblico·
    • legittimità ordinanza di demolizione·
    • legittimità urbanistica·
    • motivazione provvedimento amministrativo·
    • piani di recupero·
    • restauro conservativo·
    • ristrutturazione edilizia·
    • sospensione lavori·
    • vincolo paesaggistico

  • 3. TAR Palermo, sez. IV, sentenza 2024-06-20, n. 202402002
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    • condono edilizio·
    • contraddittorio endoprocedimentale·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza amministrativa·
    • inammissibilità del ricorso·
    • legittimità degli atti amministrativi·
    • norme tecniche di attuazione del piano regolatore comunale·
    • preavviso di rigetto·
    • spese di lite·
    • violazione di legge

  • 4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-01-31, n. 202400957
    Provvedimento:
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    • annullamento della DIA·
    • annullamento di atti amministrativi·
    • art. 21 nonies L. 241/1990·
    • autotutela amministrativa·
    • compatibilità con le norme urbanistiche·
    • demolizione edilizia·
    • diritti di proprietà immobiliare·
    • interesse pubblico e interesse privato·
    • motivazione degli atti amministrativi·
    • ordinanza di demolizione·
    • principio di certezza del diritto·
    • revoca delle ordinanze·
    • riconoscimento della legittimità dell'intervento edilizio·
    • riforma delle sentenze·
    • sospensione dei lavori edilizi·
    • tutela del titolo edilizio

  • 5. Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 2023-01-27, n. 202300940
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    • accertamento di inottemperanza·
    • annullamento in autotutela·
    • art. 21-nonies l. 241/1990·
    • compensazione delle spese processuali·
    • difetto di motivazione·
    • eccesso di potere·
    • giudicato amministrativo·
    • interesse pubblico e interessi privati·
    • ordinanza di demolizione·
    • riforma della sentenza del TAR·
    • violazione del principio di autotutela
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