Art 16

Art. 16.
I canoni per concessioni demaniali non disciplinati da apposite disposizioni legislative, compresi quelli dovuti a titolo ricognitorio, non possono essere inferiori a L. 40.000 annue. ((7)) I canoni relativi alle concessioni di alloggi assegnati dall'amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, al personale dipendente, escluse quelle disciplinate da disposizioni legislative o regolamentari di carattere speciale, sono aumentati dal 30 luglio 1978, per ciascun anno e sulla base del canone annuo precedente, in ragione del 15 per cento degli importi corrisposti o da corrispondersi al 29 luglio 1978.
---------------AGGIORNAMENTO (7) Il D.M. 2 marzo 1998, n. 258 ha disposto (con l'art. 7) che a decorrere dal 1 gennaio 1990 sono sestuplicati i canoni di cui al comma 1 dell'articolo 16 del D.L. 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla L. 1 dicembre 1981, n. 692.
Entrata in vigore il 3 agosto 1998
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