Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).
Art. 20.Interpretazione autentica del comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387 convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).1.Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 l'espressione "sei scatti di stipendio" va interpretata nel senso che i sei scatti sono calcolati sull'ultimo stipendio, ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 6-bis comma 1, del decreto legge n. 387/1987, e' il seguente:
"Art. 6-bis - 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante".
- Il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 668/86 e' il seguente:
"Art. 30. - 1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria; vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunto o di ausiliario.
2. L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 386, e' abrogato".
- Il testo vigente dell'art. 44 della legge n. 668/86 e' il seguente:
"Art. 44. - 1. Anche al personale della Polizia di Stato di applicano il comma primo dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 132 come sostiuto dall'art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e penultimo comma dell'art. 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Al personale delle Forze di polizia che al 1 gennaio 1983 e' inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e dell'art. 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, in un livello da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio e' determinato con le seguenti modalita':
a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2 e dall'art. 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;
b) inquadramento nel nuovo livello con le modalita' di cui al citato art. 138, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'art. 18 del richiamato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla citata legge 6 agosto 1981, n. 432".
- Il testo vigente dell'art. 3, commi 3 e 6 del D.L. n. 387/1987 e' il seguente:
"3. Al personale della qualifica di assistente capo che sura il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
"6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 5, 6 e 10 del D.L. n. 387/1982 e' il seguente:
"5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuite i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:
ispettore capo, ispettore
principale, qualifiche
del ruolo dei sovrintendenti,
assistenti.............. n. 2 scatti
agente scelto............ " 1 scatto".
"6. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo e' attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1 gennaio 1983".
"10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1 novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:
ispettore capo..................n. 4 scatti
ispettore principale............" 5 scatti
ispettore......................." 3 scatti
sovrintendente capo............." 4 scatti"
Note all'art. 20:
- Il testo dell'art. 6-bis comma 1, del decreto legge n. 387/1987, e' il seguente:
"Art. 6-bis - 1. Al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche di ispettore capo, sovrintendente capo e assistente capo ed al personale del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia con qualifiche equiparate che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti, ai soli fini pensionistici e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, sei scatti di stipendio in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante".
- Il testo vigente dell'art. 30 della legge n. 668/86 e' il seguente:
"Art. 30. - 1. Al personale della Polizia di Stato, in servizio alla data del 25 aprile 1981, che abbia assunto servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza in qualita' di guardia aggiunta o ausiliaria; vengono attribuiti aumenti periodici, non riassorbibili, pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento per ogni biennio o frazione comunque superiore a sei mesi di servizio prestato in qualita' di aggiunto o di ausiliario.
2. L'art. 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 386, e' abrogato".
- Il testo vigente dell'art. 44 della legge n. 668/86 e' il seguente:
"Art. 44. - 1. Anche al personale della Polizia di Stato di applicano il comma primo dell'art. 138 della legge 11 luglio 1980, n. 132 come sostiuto dall'art. 18 del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 1981, n. 432, e penultimo comma dell'art. 140 della citata legge 11 luglio 1980, n. 312.
2. Al personale delle Forze di polizia che al 1 gennaio 1983 e' inquadrato, in applicazione dell'art. 3 della legge 12 agosto 1982, n. 569, e dell'art. 2, comma primo del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69, in un livello da quello di appartenenza al 31 dicembre 1982, lo stipendio e' determinato con le seguenti modalita':
a) transito nel livello corrispondente a quello posseduto alla data del 31 dicembre 1982 con l'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 2 e dall'art. 3, commi primo e secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69;
b) inquadramento nel nuovo livello con le modalita' di cui al citato art. 138, comma primo, della legge 11 luglio 1980, n. 312, come sostituito dall'art. 18 del richiamato decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283, convertito dalla citata legge 6 agosto 1981, n. 432".
- Il testo vigente dell'art. 3, commi 3 e 6 del D.L. n. 387/1987 e' il seguente:
"3. Al personale della qualifica di assistente capo che sura il corso spetta un aumento stipendiale, pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello, a decorrere dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello della conclusione del corso. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
"6. Agli assistenti capo in servizio alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e' attribuito un aumento stipendiale pari al 2,50 per cento dello stipendio tabellare iniziale di livello. Tale beneficio e' riassorbito in caso di promozione a qualifica superiore e non costituisce presupposto per l'applicazione delle disposizioni contenute nel quinto comma dell'art. 140 della legge 11 luglio 1980, n. 312".
- Il testo vigente dell'art. 2, comma 5, 6 e 10 del D.L. n. 387/1982 e' il seguente:
"5. Con decorrenza dal 25 giugno 1982 per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nel ruolo ad esaurimento, che riveste le qualifiche sottoindicate sono attribuite i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento:
ispettore capo, ispettore
principale, qualifiche
del ruolo dei sovrintendenti,
assistenti.............. n. 2 scatti
agente scelto............ " 1 scatto".
"6. Con decorrenza dal 1 gennaio 1983, per il solo personale della Polizia di Stato che alla data del 25 giugno 1982 riveste la qualifica di assistente capo e' attribuito uno scatto del 2,50 per cento computato sullo stipendio in godimento al 1 gennaio 1983".
"10. Per il solo personale della Polizia di Stato non inquadrato nei ruoli ad esaurimento che riveste, alla data del 1 novembre 1986, la qualifica di ispettore capo, ispettore principale, ispettore e sovrintendente capo, con decorrenza dal 1 novembre 1986, sono attribuiti i seguenti scatti del 2,50 per cento computati sullo stipendio in godimento con riferimento al trattamento stipendiale previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1984, n. 69:
ispettore capo..................n. 4 scatti
ispettore principale............" 5 scatti
ispettore......................." 3 scatti
sovrintendente capo............." 4 scatti"
Sentenze • 5
3. TAR Trento, sez. I, sentenza 2024-02-13, n. 202400024Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimenti amministrativi·
- art. 6-bis d.l. 21 settembre 1987 n. 387·
- autotutela amministrativa·
- calcolo della base pensionabile·
- compensazione delle spese di giudizio·
- diritti dei lavoratori·
- giurisprudenza amministrativa·
- indennità di buonuscita·
- interessi legali·
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- principio di reviviscenza delle norme·
- regolamentazione pensionistica·
- scatti contributivi·
- silenzio rigetto·
- trattamento di fine servizio (TFS)
4. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2013-11-20, n. 201305490Provvedimento:Leggi di più...- annullamento sentenza·
- assegno funzionale·
- base pensionabile·
- compensazione delle spese·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione della Corte dei Conti·
- inammissibilità del ricorso·
- scatti di stipendio
5. TAR Roma, sez. 3T, sentenza 2010-06-03, n. 201014930Provvedimento:Leggi di più...- art. 21 legge 232/1990·
- art. 4 d.P.R. 1032/1973·
- compensazione delle spese·
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- illegittimità degli atti amministrativi·
- indennità di buonuscita·
- interessi maturati sulla riliquidazione·
- richiamo in servizio·
- riliquidazione della buonuscita·
- scatti stipendiali