Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).
Art. 21.Modifica dell'articolo 6-bis del decreto-legge 21 settembre 1987, n.
387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).1.I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804".
Nota all'art. 21:
- Il testo vigente dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6-bis. - Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o trecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986,n. 668 all'art. 2, commi 5 e 6 10, e all'art. 3 commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita':, per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3. bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 come sostituito dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previsti dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804".
4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto di trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
387, convertito, con modificazioni dalla legge 20 novembre 1987, n. 472).1.I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 6-bis del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472 sono sostituiti dai seguenti:
"1. Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovraintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, all'articolo 2, commi 5, 6 e 10 e all'articolo 3, commi 3 e 6 del presente decreto.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita'; per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente disposizione, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda; per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3-bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'articolo 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio delle condizioni previste dai commi 1 e 2 si applica il beneficio previsto dall'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973 n. 804".
Nota all'art. 21:
- Il testo vigente dell'art. 6-bis del D.L. n. 387/1987, come modificato dalla presente legge, e' il seguente:
"Art. 6-bis. - Al personale della Polizia di Stato appartenente ai ruoli dei commissari, ispettori, sovrintendenti, assistenti e agenti, al personale appartenente ai corrispondenti ruoli professionali dei sanitari e del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o trecnica ed al personale delle forze di polizia con qualifiche equiparate, che cessa dal servizio per eta' o perche' divenuto permanentemente inabile al servizio o perche' deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, e in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante, sei scatti ciascuno del 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio ivi compresi la retribuzione individuale di anzianita' e i benefici stipendiali di cui agli articoli 30 e 44 della legge 10 ottobre 1986,n. 668 all'art. 2, commi 5 e 6 10, e all'art. 3 commi 3 e 6 del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile; la domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianita':, per il personale che abbia gia' maturato i 55 anni di eta' e trentacinque anni di servizio utile alla data di entrata in vigore della presente legge, il predetto termine e' fissato per il 31 dicembre 1990.
3. I provvedimenti di collocamento a riposo del predetto personale hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda, per le domande presentate entro il 31 dicembre 1990 la decorrenza dei provvedimenti di collocamento a riposo e' fissata per il 1 luglio 1991.
3. bis Al personale dirigente indicato nel diciannovesimo comma dell'art. 43 della legge 1 aprile 1981, n. 121 come sostituito dall'art. 20 della legge 10 ottobre 1986, n. 668, ed ai dirigenti del Corpo forestale dello Stato e del Corpo degli agenti di custodia, che cessi dal servizio nelle condizioni previsti dai commi 1 e 2, si applica il beneficio previsto dall'art. 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804".
4. Dei benefici di cui ai commi 1, 2 e 3 non si tiene conto per il calcolo dell'indennita' di ausiliaria nei confronti dei destinatari delle disposizioni di cui all'art. 44 della legge 19 maggio 1986, n. 224.
5. Al personale della Polizia di Stato, nonche' a quello del Corpo forestale dello Stato in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, ai soli fini dell'acquisizione del diritto di trattamento di pensione normale, si applica l'art. 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092".
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