Art 8

Art. 8.1.La disposizione dell'articolo 73, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, deve intendersi riferita anche:
a)a tutti gli atti di cessione, permuta o assegnazione in proprieta', effettuati in applicazione degli strumenti urbanistici previsti nell'articolo 28, secondo comma, della citata legge n. 219 del 1981 e a tutti gli atti di acquisto previsti dall'articolo 9, ottavo comma, della stessa legge, dall'articolo 6 della legge 18 aprile 1984, n. 80, come modificato dall'articolo 5 del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e dall'articolo 3, comma 2;
b)agli atti di scioglimento delle comunioni, agli atti di trasferimento di suoli, compresi nelle aree individuate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, e a tutti gli altri atti comunque relativi all'attuazione della citata legge n. 219 del 1981, anche se nella stessa non espressamente previsti.
2.Le disposizioni dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, come sostituite da quelle contenute nell'articolo 5 del nuovo testo del decreto stesso risultante dalle modificazioni introdotte con la legge di conversione 28 febbraio 1983, n. 53, devono intendersi non applicabili nei confronti dei soggetti interessati che, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, inoltrino agli uffici del pubblico registro automobilistico apposita dichiarazione giurata concernente il perimento degli autoveicoli in dipendenza del sisma del novembre 1980 o del febbraio 1981.
3.E' prorogato al 31 dicembre 1990 il termine previsto nell'articolo 72, primo comma, della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, ai fini delle particolari agevolazioni fiscali relative agli atti di primo acquisto di aree o di edifici da costruire, ricostruire o riparare.
4.Non sono considerate cessioni di beni ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli acquisti di nuove attrezzature, anche se di tipo diverso da quello delle attrezzature preesistenti, effettuati per il potenziamento di aziende danneggiate dall'evento sismico operanti nel settore agricolo o in quelli previsti negli articoli 21 e 22 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni.
5.Ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali specificamente previste, nei confronti dei soggetti danneggiati, dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni, la condizione stessa di soggetto danneggiato dal sisma e' attestata dal sindaco.
Entrata in vigore il 21 novembre 1987

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