Art 217
Art. 217.
(Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale")
1.Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento ((del Fondo di cui al comma 1)) e' determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma ((sia inferiore)) alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del
precedente periodo, ((e')) corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3.Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.
(Costituzione del "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale")
1.Al fine di far fronte alla crisi economica dei soggetti operanti nel settore sportivo determinatasi in ragione delle misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze il "Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale" le cui risorse, come definite dal comma 2, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate all'Ufficio per lo sport per l'adozione di misure di sostegno e di ripresa del movimento sportivo.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2021, una quota pari allo 0,5 per cento del totale della raccolta da scommesse relative a eventi sportivi di ogni genere, anche in formato virtuale, effettuate in qualsiasi modo e su qualsiasi mezzo, sia on-line, sia tramite canali tradizionali, come determinata con cadenza quadrimestrale dall'ente incaricato dallo Stato, al netto della quota riferita all'imposta unica di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, viene versata all'entrata del bilancio dello Stato e resta acquisita all'erario. Il finanziamento ((del Fondo di cui al comma 1)) e' determinato nel limite massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2020 e 50 milioni di euro per l'anno 2021. Qualora, negli anni 2020 e 2021, l'ammontare delle entrate corrispondenti alla percentuale di cui al presente comma ((sia inferiore)) alle somme iscritte nel Fondo ai sensi del
precedente periodo, ((e')) corrispondentemente ridotta la quota di cui all'articolo 1, comma 630 della legge 30 dicembre 2018, n.145.
3.Con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, da adottare entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono individuati i criteri di gestione del Fondo di cui ai commi precedenti.
1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-08-01, n. 202312975Provvedimento:Leggi di più...- art. 217 Decreto Legge 34/2020·
- autotutela amministrativa·
- Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale·
- interpretazione normativa·
- legittimità costituzionale·
- prelievo imposta sulle scommesse sportive·
- principio di irretroattività delle tasse·
- principio di legittimo affidamento·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- sospensione del prelievo·
- tassazione sul margine·
- violazione art. 21-nonies Legge 241/90·
- violazione art. 23 Costituzione·
- violazione art. 3 Costituzione·
- violazione art. 3 Legge 241/90·
- violazione art. 81 Costituzione
2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-08-01, n. 202312972Provvedimento:Leggi di più...- Artt. 3, 23 Cost.·
- Artt. 49, 56 TFUE·
- Autotutela amministrativa·
- Difetto di motivazione·
- Eccezione di illegittimità costituzionale·
- Interpretazione art. 217 D.L. 34/2020·
- Legittimo affidamento·
- Limiti finanziamento Fondo Salvasport·
- Natura del prelievo 0,5%·
- Tassazione raccolta vs. margine·
- Violazione art. 21-nonies L. 241/90
3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-08-03, n. 202313044Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 217 d.l. n. 34/2020·
- autotutela amministrativa·
- criterio di tassazione sulla raccolta delle scommesse·
- difetto di istruttoria e motivazione·
- diritto tributario·
- esercizio del potere di autotutela·
- Fondo per il rilancio del sistema sportivo nazionale·
- garanzia procedurale·
- imposte straordinarie·
- interpretazione normativa·
- legittimità costituzionale e euro-unitaria·
- legittimità del prelievo tributario·
- principio di irretroattività delle tasse·
- principio di legittimo affidamento·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- sostegno finanziario al settore sportivo
4. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-02-26, n. 202401873Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- art. 217 decreto-legge 34/2020·
- art. 21 nonies legge 241/1990·
- autotutela amministrativa·
- compensazione delle spese processuali·
- decreto Rilancio·
- giurisprudenza europea·
- interpretazione della legge·
- legittimità degli atti amministrativi·
- libertà di stabilimento e libera prestazione dei servizi·
- motivi imperativi di interesse generale·
- prelievo fiscale·
- principio di legalità·
- principio di proporzionalità·
- principio di trasparenza·
- sostegno al sistema sportivo nazionale·
- usucapione
5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2023-08-03, n. 202313057Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di atti amministrativi·
- autotutela amministrativa·
- costituzionalità delle leggi tributarie·
- giurisprudenza tributaria·
- imposte straordinarie·
- interpretazione di norme tributarie·
- legittimo affidamento·
- principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
- principio di irretroattività delle tasse·
- principio di proporzionalità·
- principio di ragionevolezza·
- sostegno finanziario al settore sportivo