disposizioni in tema di sospensione di termini processuali

Art. 17. Disposizioni in tema di sospensione di termini processuali1.All'articolo 49, comma 9-ter, del decreto-legge n. 189 del 2016, e' aggiunto infine il seguente periodo: «Per i soggetti che, alla data degli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, erano residenti o avevano sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, il rinvio d'ufficio delle udienze processuali di cui al comma 3 e la sospensione dei termini processuali di cui al comma 4, nonche' il rinvio e la sospensione dei termini previsti dalla legge processuale penale per l'esercizio dei diritti e facolta' delle parti private o della parte offesa, di cui al comma 7, operano dalla data dei predetti eventi e sino al 31 luglio 2017 e si applicano solo quando i predetti soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017, dichiarino all'ufficio giudiziario interessato, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, l'inagibilita' del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.».
2.((Se)) la dichiarazione di cui all'articolo 49, comma 9-ter, secondo periodo, del decreto-legge n. 189 del 2016, non e' presentata nel termine ivi previsto, cessano, alla scadenza del predetto termine, gli effetti sospensivi disposti dal primo periodo del medesimo comma 9-ter e sono fatti salvi quelli prodottisi sino al 31 marzo 2017.
Entrata in vigore il 10 aprile 2017
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