Art 2

Art. 2.1.Il secondo capoverso del primo comma dell'articolo 221 del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, e' sostituito dal seguente: "non aver superato l'eta' di anni 40 alla data del provvedimento che bandisce il concorso".
Nota all'art. 2:
L'art. 221 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R.D. n. 383/1934, come modificato dalla presente legge, e' cosi' formulato:
"Art. 221. - Per essere nominato impiegato o salariato dei comuni, province e consorzi, oltre ai requisiti di cui all'art. 7, e' necessario:
essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio;
non aver superato l'eta' di anni 40 alla data del provvedimento che bandisce il concorso.
Per gli aspiranti che abbiano le benemerenze militari e fasciste di cui all'art. 174, n. 2, il limite e' elevato a norma di detto articolo.
Nessun limite puo' prescriversi per gli aspiranti che siano titolari di posti di ruolo presso amministrazioni comunali, provinciali e consorziali.
Il limite massimo di eta', per l'ammissione agli ultimi posti di ruolo negli impieghi d'ordine e nei posti di subalterno e salariato presso gli enti suddetti, e' prorogato al quarantacinquesimo anno in favore dei mutilati ed invalidi di guerra, o, per la causa nazionale nei casi in cui ricorra l'applicazione dell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312 e successiva estensione sull'assunzione obbligatoria al lavoro dei mutilati ed invalidi.
Il personale in pianta stabile, licenziato per soppressione del comune, per scioglimento del consorzio o per riduzione di organico, ha diritto di partecipare ai concorsi per l'assunzione in posti di ruolo presso altre amministrazioni con esenzione dal limite di eta', fino al compimento del biennio dalla data del licenziamento.
Fermo il requisito della maggiore eta' per il segretario della provincia e dei consorzi, il limite minimo di eta' per l'ammissione in carriera dell'altro personale dei comuni, delle province e dei consorzi, e' fissato a diciotto anni".
Entrata in vigore il 31 gennaio 1989

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