ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento
Art. 22. Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento1.Avverso i provvedimenti di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato o per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 20, comma 1, la tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo.
((2.Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))((4))3.I ricorsi di cui ((al comma 1)) , sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. ((4))4.I ricorsi di cui ((al comma 1)) possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato ((...)). ((4))5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((4))6.Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
7.Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
----------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
((2.Avverso il provvedimento di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza, per motivi imperativi di pubblica sicurezza e per i motivi di cui all'articolo 21 puo' essere presentato ricorso all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie di cui al presente comma sono disciplinate dall'articolo 17 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.))((4))3.I ricorsi di cui ((al comma 1)) , sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tale caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorita' giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale e' rilasciata avanti all'autorita' consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento. ((4))4.I ricorsi di cui ((al comma 1)) possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorieta' del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato ((...)). ((4))5.((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). ((4))6.Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui e' stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento sono consentiti, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione e' rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
7.Nel caso in cui il ricorso e' respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale.
----------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
3. TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 2023-04-13, n. 202306399Provvedimento:Leggi di più...- allontanamento dal territorio nazionale·
- art. 20 D.Lgs. 30/2007·
- art. 22 D.Lgs. 30/2007·
- art. 3 l. 241/1990·
- decreto di allontanamento·
- eccesso di potere·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisprudenza amministrativa·
- inammissibilità del ricorso·
- interesse a ricorrere·
- motivazione del provvedimento·
- ordine pubblico·
- precedente provvedimento non impugnato·
- proporzionalità·
- violazione di legge
4. TAR Napoli, sez. V, sentenza breve 2024-02-01, n. 202400830Provvedimento:Leggi di più...- allontanamento dal territorio dello Stato·
- art. 20 d.lgs. n. 30/2007·
- art. 22 d.lgs. n. 30/2007·
- difetto di giurisdizione·
- difetto di istruttoria·
- eccesso di potere·
- giudice amministrativo·
- giudice ordinario·
- giurisdizione·
- principio di proporzionalità·
- pubblica sicurezza·
- spese compensate
5. TAR Palermo, sez. IV, sentenza breve 2023-09-27, n. 202302881Provvedimento:Leggi di più...- allontanamento per motivi di pubblica sicurezza·
- art. 10 Regolamento (UE) 2016/679·
- art. 20 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30·
- art. 22 d.lgs. 6 febbraio 2007, n. 30·
- art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196·
- compensazione delle spese·
- difetto di giurisdizione·
- diritto soggettivo·
- giurisdizione del giudice amministrativo·
- giurisdizione del giudice ordinario·
- interesse legittimo