Art 1

Art. 1.
Al personale di ruolo e non di ruolo, compreso quello operaio, dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici e' corrisposta, a decorrere dal 1 aprile 1973, un'indennita' pensionabile utile ai fini dell'indennita' di buonuscita e di licenziamento, nella misura di cui all'unita tabella A.
L'indennita' pensionabile non e' suscettibile di aumenti periodici, non e' computabile ai fini della tredicesima mensilita' e dei compensi per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, e' ridotta nella stessa proporzione dello stipendio nei casi di aspettativa, disponibilita', punizione disciplinare o di altra posizione di stato che comporti riduzione dello stipendio ed e' sospesa in tutti i casi di sospensione dello stipendio.
Nei passaggi di carriera, al personale provvisto di indennita' pensionabile d'importo superiore a quello spettante nella nuova qualifica o classe, e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza fra l'indennita' pensionabile gia' in godimento e la nuova, da riassorbire con successivi aumenti dell'indennita' stessa per progressione di carriera o di classe.
Sono esclusi dalla corresponsione dell'indennita' pensionabile prevista dal presente articolo i funzionari con qualifica di dirigente.
Entrata in vigore il 23 novembre 1973
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