competenza e giurisdizione
Art. 55. COMPETENZA E GIURISDIZIONE1.((Fatte salve le altre disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 in materia di accertamento degli illeciti amministrativi,)) all' irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente normativa provvede la Provincia nel cui territorio e' stata commessa la violazione,ad eccezione delle sanzioni previste dall'articolo 50, comma 1, per le quali e' competente il Comune.
2.Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3.Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.
2.Avverso le ordinanze-ingiunzione relative alle sanzioni amministrative di cui al comma 1 e' esperibile il giudizio di opposizione di cui all'articolo 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
3.Per i procedimenti penali pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto l'autorita' giudiziaria, se non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti indicati al comma 1 ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative.