Art 9

Art. 9.

La titolarita' delle farmacie che si rendono vacanti e di quelle di nuova istituzione a seguito della revisione della pianta organica puo' essere assunta per la meta' dal comune. Le farmacie di cui sono titolari i comuni possono essere gestite, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, nelle seguenti forme:
a) in economia;
b) a mezzo di azienda speciale;
c) a mezzo di consorzi tra comuni per la gestione delle farmacie di cui sono unici titolari;
d) a mezzo di societa' di capitali costituite tra il comune e i farmacisti che, al momento della costituzione della societa', prestino servizio presso farmacie di cui il comune abbia la titolarita'. All'atto della costituzione della societa' cessa di diritto il rapporto di lavoro dipendente tra il comune e gli anzidetti farmacisti. ((9))
Nel caso che la sede della farmacia resasi vacante o di nuova istituzione accolga uno o piu' ospedali civili, il diritto alla prelazione per l'assunzione della gestione spetta rispettivamente all'amministrazione dell'unico ospedale o di quello avente il maggior numero di posti letto.
Quando la farmacia vacante o di nuova istituzione sia unica, la prelazione prevista ai commi precedenti si esercita alternativamente al concorso previsto al precedente articolo 3, tenendo presenti le prelazioni previste nei due commi precedenti per determinare l'inizio dell'alternanza.
Quando il numero delle farmacie vacanti e di nuova istituzione risulti dispari la preferenza spetta, per l'unita' eccedente, al comune.
Sono escluse dalla prelazione e sono messe a concorso le farmacie il cui precedente titolare abbia il figlio o, in difetto di figli, il coniuge farmacista purche' iscritti all'albo.
Nei casi di relazione previsti dal presente articolo restano salvi gli obblighi contemplati dall'articolo 110 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. (5)

-------------AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, ha disposto (con l'art. 11, comma 3) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 o comunque vacanti non puo' essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune". -------------AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 23 dicembre 2022, n. 201, ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "Il rinvio operato dal primo comma, secondo periodo, dell'articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, alle modalita' di gestione di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e' da intendersi riferito alle corrispondenti norme del Capo II del Titolo III del presente decreto".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2022
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