(disposizioni generali)
Art. 17.(Disposizioni generali)1.I soggetti obbligati procedono all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell'attivita' istituzionale o professionale:
a)in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
b)in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
c)con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
2.I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a)quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b)quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
3.I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entita' dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entita' delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a)con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b)con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
4.I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. ((In caso di clienti gia' acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.))5.Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
6.Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.
7.Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
(23)
---------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
a)in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
b)in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con piu' operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore a mille euro;
c)con riferimento ai prestatori di servizi di gioco di cui all'articolo 3, comma 6), in occasione del compimento di operazioni di gioco, anche secondo le disposizioni dettate dal Titolo IV del presente decreto.
2.I soggetti obbligati procedono, in ogni caso, all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo:
a)quando vi e' sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
b)quando vi sono dubbi sulla veridicita' o sull'adeguatezza dei dati precedentemente ottenuti ai fini dell'identificazione.
3.I soggetti obbligati adottano misure di adeguata verifica della clientela proporzionali all'entita' dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo e dimostrano alle autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a), e agli organismi di autoregolamentazione che le misure adottate sono adeguate al rischio rilevato. Nel graduare l'entita' delle misure i soggetti obbligati tengono conto, quanto meno, dei seguenti criteri generali:
a)con riferimento al cliente:
1) la natura giuridica;
2) la prevalente attivita' svolta;
3) il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4) l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
b)con riferimento all'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale:
1) la tipologia dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale posti in essere;
2) le modalita' di svolgimento dell'operazione, rapporto continuativo o prestazione professionale;
3) l'ammontare dell'operazione;
4) la frequenza e il volume delle operazioni e la durata del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
5) la ragionevolezza dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale, in rapporto all'attivita' svolta dal cliente e all'entita' delle risorse economiche nella sua disponibilita';
6) l'area geografica di destinazione del prodotto e l'oggetto dell'operazione, del rapporto continuativo o della prestazione professionale.
4.I soggetti obbligati adempiono alle disposizioni di cui al presente capo nei confronti dei nuovi clienti nonche' dei clienti gia' acquisiti, rispetto ai quali l'adeguata verifica si renda opportuna in considerazione del mutato livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente. ((In caso di clienti gia' acquisiti, i soggetti obbligati adempiono alle predette disposizioni in occasione dell'assolvimento degli obblighi prescritti dalla direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE e dalla pertinente normativa nazionale di recepimento in materia di cooperazione amministrativa nel settore fiscale.))5.Gli obblighi di adeguata verifica della clientela sono osservati altresi' nei casi in cui le banche, gli istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e Poste Italiane S.p.A. agiscono da tramite o siano comunque parte nel trasferimento di denaro contante o titoli al portatore, in euro o valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, di importo complessivamente pari o superiore a 15.000 euro.
6.Nella prestazione di servizi di pagamento e nell'emissione e distribuzione di moneta elettronica effettuate tramite agenti in attivita' finanziaria di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), ovvero tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), le banche, Poste Italiane S.p.A., gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, ivi compresi quelli aventi sede centrale in altro Stato membro, nonche' le succursali di questi ultimi, osservano gli obblighi di adeguata verifica della clientela anche per le operazioni occasionali di importo inferiore a 15.000 euro. Nei casi in cui la prestazione di servizi di cui al presente comma sia effettuata tramite soggetti convenzionati e agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn), restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 3.
7.Gli obblighi di adeguata verifica della clientela non si osservano in relazione allo svolgimento dell'attivita' di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.
(23)
---------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. Trib. Trani, sentenza 09/07/2024, n. 1470Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana Dibenedetto, all'odierna udienza ha pronunciato, a seguito di discussione orale ex art. 429 e c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 5007 dell'anno 2023 TRA IA NI D'SS, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa dal prof. avv. Domenico Garofalo, giusta procura in calce al ricorso introduttivo; - Ricorrente – CONTRO POSTE ITALIANE S.p.a., in persona del procuratore generale dott. Giuseppe Lasco, rappresentata e difesa dall'avv. AN Porpora, giusta procura …Leggi di più...
2. Trib. Nuoro, sentenza 19/02/2024, n. 103Provvedimento: N. R.G. 839/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. RE Falzoi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 839 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2021, promossa da: UI CO (C.F. [...]), titolare dell'omonima impresa individuale, con il patrocinio dell'avv. Angela NANNI (C.F. [...]), elettivamente domiciliata in Nuoro, via Antonio Mereu n. 47, presso lo studio del difensore; attrice contro CENTRO ASSISTENZA AGRICOLA CO S.R.L. (C.F. 01879641205), in persona del legale rappresentante pro …Leggi di più...
3. Trib. Roma, sentenza 23/09/2024, n. 14535Provvedimento: 1 RG 58440.2023 Repubblica Italiana In Nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione 2^ Civile Il Tribunale ordinario di Roma, in composizione monocratica, in persona del giudice Alberto Cianfarini, nell'udienza del 23/09/2024, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 58440 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 tra AN LL GO C.F. : [...], in qualità di Presidente e Legale rappresentante dell'Associazione Professionale TU AU LI (c.f. e P.Iva 02321211209), con sede in Bologna (BO), Via Guido Reni 2/2 c.a.p. 40125, rappresentato e difeso dal Prof. avv. …Leggi di più...
4. Trib. Roma, sentenza 10/07/2024, n. 17016Provvedimento: T R I B U N A L E O R D I N A R I O D I R O M A ___ _ ___ R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Il Tribunale ordinario di Roma, seconda sezione civile, in persona del giudice dott. Federico Salvati, ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3589 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023, decisa mediante lettura del dispositivo all'udienza del 22 novembre 2023 e vertente TRA CO CO (avv.ti ES D. Pugliese e Alessandro Nesi) opponenti E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (funz. del. Fabio Carnevali e Sara Mocavini) opposto CONCLUSIONI All'udienza del 22.11.2023 i …Leggi di più...
5. Trib. Venezia, sentenza 04/12/2024, n. 4419Provvedimento: N. R.G. 3485/2021 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di VENEZIA Sezione specializzata in materia di impresa Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Chiara Campagner Presidente dott. Lisa Torresan Giudice dott. Maddalena Bassi Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. r.g. 3485/2021 promossa da: VERACOOP SOC. COOP. IN L.C.A. rappresentato e difeso dall'avv. GIANNETTI ANNALISA ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Francesca Segna in Verona, Piazza Renato Simoni 38 ATTORE contro CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A. …Leggi di più...