(successione di leggi nel tempo)
Art. 69.(Successione di leggi nel tempo)1.Nessuno puo' essere sanzionato per un fatto che alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente Titolo non costituisce piu' illecito. ((Per le violazioni commesse anteriormente all'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, sanzionate in via amministrativa,)) si applica la legge vigente all'epoca della commessa violazione, se piu' favorevole, ivi compresa l'applicabilita' dell'istituto del pagamento in misura ridotta.
2.Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e' di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine e' prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
3.Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
(23)
-------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.Dalla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio e' di due anni, decorrenti dalla ricezione della contestazione notificata all'amministrazione procedente. Dalla medesima data le predette notifiche all'amministrazione sono effettuate esclusivamente tramite posta elettronica certificata. Il predetto termine e' prorogato di ulteriori sei mesi nel caso di formale richiesta da parte dell'interessato di essere audito nel corso del procedimento. In ogni caso, il procedimento si considera concluso con l'adozione del decreto che dispone in ordine alla sanzione.
3.Per i procedimenti di cui al comma 2, pendenti alla data di entrata in vigore del presente articolo, il termine ivi previsto, ove non ancora maturato, e' prorogato di ulteriori dodici mesi.
(23)
-------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2024, n. 7444Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente Dott. Ludovica Dotti consigliere Dott. Elena Gelato consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 27 novembre 2024 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6969 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e pendente TRA CO RT (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bertacchi giusta delega in atti appellante E Ministero dell'Economia e delle Finanze …Leggi di più...
2. Trib. Roma, sentenza 08/05/2024, n. 7821Provvedimento: N. R.G. 69184/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE IL GIUDICE Visto l'art. 127 ter c.p.c. Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte. Viste le note depositate. Considerato che sono state precisate le conclusioni. Per tali ragioni. Pronuncia la seguente sentenza. Roma, 8 maggio 2024 IL GIUDICE dott. Mario Tanferna N. R.G. 69184/2016 REPUBBLICA ITALIANA pagina 1 di 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Tanferna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG …Leggi di più...
3. Trib. Roma, sentenza 18/01/2024, n. 1055Provvedimento: N. R.G. 25909/2023 TRIBUNALE DI ROMA SEZIONE II CIVILE Va premesso che all'udienza del 18.01.2024 alle ore 10.50 sono comparsi, per UR AN l'avvocato Paolo Rinaldi in sostituzione dell'avvocato Valentina Chianello e l'avvocato Alessandro Emanuele. Nessuno è presente per il MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE - RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI ROMA tempestivamente costituita. L'avvocato Rinaldi si riporta alle conclusioni ed alle eccezioni sollevate, con rigetto di quelle di controparte e chiede l'annullamento della sanzione. Il G.I. Dato atto, trattiene la causa in decisione ed emette sentenza ex art 281 sexies c.p.c. con lettura del dispositivo in udienza e …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2024, n. 3468Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati: Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Presidente Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 16.05.2024, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente T R A MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale …Leggi di più...
5. Trib. Milano, sentenza 04/03/2024, n. 2379Provvedimento: N. R.G. 40503/2023 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO PRIMA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli a seguito di udienza ex art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 40503/2023 promossa da: - BPER BANCA S.P.A. (C.F. 01153230360) e LO UC SO MA (C.F. [...]), con il patrocinio degli avv.ti Fabio Preziosi e Federica Sandulli, elettivamente domiciliati in Avellino, al corso Vittorio Emanuele n. 87, presso i difensori ricorrenti contro - MEF - MINISTERO DELLA ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80415740580), a mezzo dei funzionari delegati, …Leggi di più...