(inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)
Art. 58.(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)1.Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2.Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a)dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b)del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c)della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d)della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3.La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 ((nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili)) in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
4.Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
a)e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b)e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5.Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6.Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
(23)
-------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20, comma 2-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo". -------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze." -------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a)dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b)del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c)della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d)della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3.La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 ((nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili)) in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
4.Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
a)e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b)e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5.Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6.Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
(23)
-------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20, comma 2-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo". -------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze." -------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. Corte d'Appello Roma, sentenza 27/11/2024, n. 7444Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA PRIMA SEZIONE CIVILE nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto presidente Dott. Ludovica Dotti consigliere Dott. Elena Gelato consigliere rel. riunita in camera di consiglio, all'udienza del 27 novembre 2024 ha emesso, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 6969 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020 e pendente TRA CO RT (C.F. [...]), rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Bertacchi giusta delega in atti appellante E Ministero dell'Economia e delle Finanze …Leggi di più...
2. Trib. Roma, sentenza 08/05/2024, n. 7821Provvedimento: N. R.G. 69184/2016 TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE IL GIUDICE Visto l'art. 127 ter c.p.c. Visto il provvedimento con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza con lo scambio delle note scritte. Viste le note depositate. Considerato che sono state precisate le conclusioni. Per tali ragioni. Pronuncia la seguente sentenza. Roma, 8 maggio 2024 IL GIUDICE dott. Mario Tanferna N. R.G. 69184/2016 REPUBBLICA ITALIANA pagina 1 di 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA SECONDA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Tanferna ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al NRG …Leggi di più...
3. Corte d'Appello Roma, sentenza 16/05/2024, n. 3468Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati: Dottor Gianluca Mauro Pellegrini Presidente Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 16.05.2024, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1328 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente T R A MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587) in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale …Leggi di più...
4. Trib. Roma, sentenza 10/04/2024, n. 6194Provvedimento: 1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA Seconda Sezione Civile Il giudice dott. Alberto Cianfarini ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n.53261.2023 del ruolo generale e vertente TRA TI IR - C.F. [...]- nato a [...] il 30.04.1985, residente in [...], responsabile; BANCA POPOLARE DEL LAZIO Soc. Coop. per Azioni - P.IVA 04781291002 -, con sede legale in Velletri (RM), via Martiri Fosse Ardeatine n. 9 e, per essa, il legale rappresentante -obbligato in solido - disgiuntamente rappresentati e difesi, per distinte procure in calce al presente atto, dagli avvocati Giuseppe Lavigna (c.f. [...]- …Leggi di più...
5. Corte d'Appello Roma, sentenza 20/06/2024, n. 4415Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE composta dai seguenti Magistrati: Dottor Nicola Saracino Presidente Dottoressa Giovanna Gianì Consigliere Dottor Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art.6 D. Lgs. n. 150/2011, mediante lettura alla pubblica udienza del 20 giugno 2024, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1055 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente T R A OL NO TI (C.F. [...]) e DU ANND S.R.L. (C.F. 01202840268) in persona dell'amministratore delegato p.t., con sede legale in Milano, Via Filippo Turati n. 25/27, …Leggi di più...