(inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)
Art. 58.(Inosservanza delle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette)1.Salvo che il fatto costituisca reato, ai soggetti obbligati che omettono di effettuare la segnalazione di operazioni sospette, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari a 3.000 euro.
2.Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a)dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b)del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c)della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d)della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3.La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 ((nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili)) in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
4.Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
a)e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b)e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5.Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6.Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
(23)
-------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20, comma 2-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo". -------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze." -------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
2.Salvo che il fatto costituisca reato e salvo quanto previsto dall'articolo 62, commi 1 e 5, nelle ipotesi di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 30.000 euro a 300.000 euro. La gravita' della violazione e' determinata anche tenuto conto:
a)dell'intensita' e del grado dell'elemento soggettivo, anche avuto riguardo all'ascrivibilita', in tutto o in parte, della violazione alla carenza, all'incompletezza o alla non adeguata diffusione di prassi operative e procedure di controllo interno;
b)del grado di collaborazione con le autorita' di cui all'articolo 21, comma 2, lettera a);
c)della rilevanza ed evidenza dei motivi del sospetto, anche avuto riguardo al valore dell'operazione e al grado della sua incoerenza rispetto alle caratteristiche del cliente e del relativo rapporto;
d)della reiterazione e diffusione dei comportamenti, anche in relazione alle dimensioni, alla complessita' organizzativa e all'operativita' del soggetto obbligato.
3.La medesima sanzione di cui ai commi 1 e 2 si applica al personale dei soggetti obbligati di cui all'articolo 3, comma 2 e all'articolo 3, comma 3, lettera a), tenuto alla comunicazione o alla segnalazione, ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 6 ((nonche' ai soggetti tenuti alla comunicazione o alla segnalazione ai sensi dell'articolo 37, comma 3, responsabili)) in via esclusiva o concorrente con l'ente presso cui operano, dell'omessa segnalazione di operazione sospetta.
4.Nel caso in cui le violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime producono un vantaggio economico, l'importo massimo della sanzione di cui al comma 2:
a)e' elevato fino al doppio dell'ammontare del vantaggio medesimo, qualora detto vantaggio sia determinato o determinabile e, comunque, non sia inferiore a 450.000 euro;
b)e' elevato fino ad un milione di euro, qualora il predetto vantaggio non sia determinato o determinabile.
5.Ai soggetti obbligati che, con una o piu' azioni od omissioni, commettono, anche in tempi diversi, una o piu' violazioni della stessa o di diverse norme previste dal presente decreto in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione da cui derivi, come conseguenza immediata e diretta, l'inosservanza dell'obbligo di segnalazione di operazione sospetta, si applicano unicamente le sanzioni previste dal presente articolo.
6.Ai soggetti obbligati che omettono di dare esecuzione al provvedimento di sospensione dell'operazione sospetta, disposto dalla UIF ai sensi dell'articolo 6, comma 4, lettera c), si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
(23)
-------------AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, ha disposto (con l'art. 20, comma 2-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per la violazione delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13, del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 31 maggio 2010 al 15 giugno 2010 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 1 del presente articolo". -------------AGGIORNAMENTO (11)
Il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla L. 14 settembre 2011, n. 148, ha disposto (con l'art. 2, comma 4-bis) che "E' esclusa l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per le violazioni delle disposizioni previste dall'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del medesimo decreto, commesse nel periodo dal 13 agosto al 31 agosto 2011 e riferite alle limitazioni di importo introdotte dal comma 4. A decorrere dal 1º settembre 2011 le sanzioni di cui al citato articolo 58 sono applicate attraverso gli uffici territoriali del Ministero dell'economia e delle finanze." -------------AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
1. Corte d'Appello Roma, sentenza 13/11/2024, n. 7148Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA SEZIONE I CIVILE Nel collegio composto da: Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel. Dott. Ludovica Dotti Consigliere Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA EX ART 429 c.p.c. Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero 4697/2021 posta in deliberazione il giorno 13/11/2024 TRA COOPERATIVA AGRICOLA PM ARL PARIS MAURO DE CAROLIS LUCIANO NQ LEG RAPP Avv. GALLUCCIO SIMONE; E MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO OGGETTO Appello avverso la sentenza …Leggi di più...
2. Corte d'Appello Roma, sentenza 05/03/2024, n. 1046Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: dr. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente dr. Elena Gelato Consigliere dr. Maria Aversano Consigliere relatore all'udienza del 14/02/2024, all'esito della discussione orale, riunita in camera di consiglio, ha pronunciato, mediante lettura in aula del dispositivo, la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7635 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2019, vertente TRA AM FR (c.f. [...]), domiciliato in Milano, VIALE PIAVE 6 20129 MILANO, presso lo studio dell'Avv. FISICARO EMANUELE ([...]), che lo difende. APPELLANTE E …Leggi di più...
3. Trib. Pavia, sentenza 28/11/2024, n. 1547Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di PAVIA SEZIONE TERZA CIVILE Il Tribunale, nella persona del Giudice Andrea Francesco Forcina ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 1231/2024 promossa da: AM GU (c.f. [...]) con il patrocinio dell'avv. TURAROLO PAOLA PARTE RICORRENTE contro MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE RAGIONERIA TERRITORIALE DELLO STATO DI MILANO (cf. 80106450150) con il patrocinio dell'avv. MUSCARELLI MARIA ROSARIA PARTE RESISTENTE CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE Voglia il Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis, e previe le declaratorie di rito e previa sospensione dell'atto impugnato, ed …Leggi di più...
4. Corte d'Appello Roma, sentenza 07/10/2024, n. 6182Provvedimento: REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati: Dott. Nicola Saracino Presidente Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha pronunciato, ai sensi dell'art. 6 D.Lvo n. 150/2011, all'udienza del 3 ottobre 2024, dopo aver dato lettura in aula del dispositivo, la seguente S E N T E N Z A nella causa civile in grado d'appello, iscritta al n. 1372 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell' anno 2022 e vertente T R A MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE (C.F. 80207790587), in persona del Ministro p.t., rappresentato …Leggi di più...
5. Trib. Roma, sentenza 27/11/2024, n. 18065Provvedimento: N. R.G. 2618/2024 Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano Tribunale Ordinario di Roma Sezione II^ Civile Il Tribunale, nella persona del Giudice Alberto Cianfarini ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2618.2024 del ruolo generale per gli affari contenziosi e vertente tra AU OL c.f. [...], con il patrocinio degli avv. prof. Gianluca Sicchiero con studio in Mestre via Torino 180 (c.f. [...]) pec gianluca.sicchiero@venezia.pecavvocati.it ed avv. Marco Salbucci con studio in Mestre Via Mestrina, 6, (c.f. [...]) pec marco.salbucci@venezia.pecavvocati.it, entrambi del foro di Venezia, domiciliata presso il loro …Leggi di più...