modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile
Art. 23. Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile1.All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».
«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».