modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile

Art. 23. Modifiche all'articolo 2504-bis del codice civile1.All'articolo 2504-bis, quarto comma, dopo il secondo periodo e' aggiunto il seguente:
«Se dalla fusione emerge un avanzo, esso e' iscritto ad apposita voce del patrimonio netto, ovvero, quando sia dovuto a previsione di risultati economici sfavorevoli, in una voce dei fondi per rischi ed oneri.».
Entrata in vigore il 30 dicembre 2004
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