Art 5

Art. 5. (Circolazione stradale ed autotrasporto).
1.La riforma del sistema sanzionatorio penale in materia di disciplina della circolazione stradale e dell'autotrasporto di cose e' ispirata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a)trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire un milione e cinquecentomila e non superiore a lire diciotto milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito, i reati di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, ad eccezione degli articoli 100, comma 14, 186, 187 e 189;
b)trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire due milioni e non superiore a lire venti milioni, graduata in relazione alla gravita' dell'illecito, i reati di cui all'articolo 1, primo comma, del decreto legislativo 22 gennaio 1948, n. 66, ad eccezione dell'abbandono o del deposito di congegni o altri oggetti in strada ferrata;
c)trasformare in violazioni amministrative, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria non inferiore a lire tre milioni e non superiore a lire trenta milioni, graduata in relazione alla gravita' e all'eventuale reiterazione dell'illecito, i reati previsti dagli articoli 26 e 46 della legge 6 giugno 1974, n. 298;
d)prevedere per le violazioni di cui alle lettere a) e c) del presente comma e per quella prevista dall'articolo 126, comma 7, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, a titolo di sanzione amministrativa accessoria, il sequestro del mezzo per un periodo non superiore a tre mesi, nonche', in caso di reiterazione delle condotte, la confisca del mezzo;
e)prevedere l'inserimento nell'anagrafe di cui all'articolo 226 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992 delle notizie inerenti alle violazioni previste dal medesimo decreto legislativo e dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e che comportano l'applicazione di sanzioni accessorie.
Entrata in vigore il 28 giugno 1999

Sentenze1

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