Art 7

Art. 7.((1.Le sanzioni previste dall'articolo 58 della legge 6 giugno 1974, n. 298, per l'inosservanza delle tariffe di trasporto, relative a violazioni commesse dopo l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono applicabili anche ai committenti che concorrono nelle violazioni, a norma dell'articolo 5 della legge 24 novembre 1981, n. 689.))
Entrata in vigore il 6 aprile 1987

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