sostegno alle grandi imprese

Art. 37. Sostegno alle grandi imprese1.Al fine di consentire alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficolta' finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19, di proseguire l'attivita', e' istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un apposito Fondo per l'anno 2021, con una dotazione di euro 200.000.000,00. ((2))2.Il Fondo di cui al comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti, da restituire nel termine massimo di 5 anni, in favore di grandi imprese, come individuate ai sensi della vigente normativa dell'Unione europea, con esclusione delle imprese del settore bancario, finanziario e assicurativo. Dette misure sono concesse nei limiti ed alle condizioni previste dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del Covid-19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020 e successive modificazioni e integrazioni.
3.Si considerano in temporanea difficolta' finanziaria le imprese che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di «difficolta'» come definita all'articolo 2, punto 18, del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, ma che presentano prospettive di ripresa dell'attivita'. Non possono, in ogni caso, accedere agli interventi le imprese che si trovavano gia' in «difficolta'», come definita dal suddetto articolo 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014, alla data del 31 dicembre 2019.
Il finanziamento di cui al presente articolo e' in ogni caso concesso a condizione che si possa ragionevolmente presumere il rimborso integrale dell'esposizione alla scadenza. Il Fondo puo' operare anche per il finanziamento delle imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 e al decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347 convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 e successive modificazioni e integrazioni, fermo restando quanto previsto al comma 2 del presente articolo, tramite la concessione di prestito diretto alla gestione corrente, alla riattivazione ed al completamento di impianti, immobili ed attrezzature industriali nonche' per le altre misure indicate nel programma presentato. I crediti sorti per la restituzione delle somme di cui al presente comma sono soddisfatti in prededuzione, a norma dell'articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni. Le somme restituite sono versate all'entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Le somme relative alla quota capitale sono riassegnate al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432.
4.La gestione del Fondo di cui al comma 1 puo' essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita convenzione con il Ministero dello sviluppo economico, i cui oneri, non superiori al rimborso delle spese documentate e agli oneri di gestione, sono posti a carico della dotazione finanziaria dell'intervento.
5.Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti, nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, criteri, modalita' e condizioni per l'accesso all'intervento, in particolare per la verifica della sussistenza dei presupposti per il rimborso del finanziamento.
6.L'efficacia delle disposizioni del presente articolo e' subordinata all'autorizzazione da parte della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
7.Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 42.
7-bis.Al fine di rafforzare l'azione di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali nel perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di contenere gli effetti di medio e lungo periodo prodotti dalla crisi sul sistema produttivo nazionale, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 852, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementata di 1 milione di euro per l'anno 2021, da destinare al potenziamento e all'implementazione delle attivita' ivi previste. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

---------------AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73 ha disposto (con l'art. 24, comma 1) che il Fondo di cui al comma 1 del presente articolo e' incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2021.
Entrata in vigore il 25 maggio 2021

Sentenze31


  • 1. TAR Bologna, sez. I, sentenza 2023-02-20, n. 202300088
    Provvedimento:
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    • art. 10 bis L. 241/90·
    • art. 67 c. 2 legge fallimentare·
    • buona fede e autoresponsabilità del richiedente·
    • compensazione delle spese di lite·
    • criteri di ammissione ai fondi·
    • diniego di ammissione a fondo per grandi imprese in difficoltà·
    • documentazione necessaria per le domande di finanziamento·
    • giudizio discrezionale dell'amministrazione·
    • onere della prova·
    • par condicio tra partecipanti alle procedure concorsuali·
    • piano di risanamento·
    • principio di collaborazione tra cittadini e pubblica amministrazione·
    • principio di proporzionalità e discrezionalità della pubblica amministrazione·
    • procedimento amministrativo·
    • responsabilità del richiedente per le informazioni fornite·
    • soccorso istruttorio·
    • tempestività nella conclusione del procedimento amministrativo·
    • valutazione delle domande di finanziamento

  • 2. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2023-07-21, n. 202307162
    Provvedimento:
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    • accesso ai fondi pubblici·
    • annullamento di delibera amministrativa·
    • art. 10-bis l. 241/1990·
    • art. 21-octies l. 241/1990·
    • art. 4 decreto direttoriale MISE·
    • bilanci aziendali·
    • competenza territoriale·
    • comunicazione dei motivi ostativi·
    • contraddittorio procedurale·
    • difetto di istruttoria·
    • diritto amministrativo·
    • discrezionalità amministrativa·
    • documentazione aziendale·
    • giurisdizione del TAR·
    • onere della prova·
    • principio di buona fede·
    • principio di collaborazione·
    • principio di imparzialità·
    • principio di par condicio·
    • procedimento amministrativo·
    • requisiti per l'ammissione ai fondi·
    • soccorso istruttorio·
    • temporanea difficoltà finanziaria·
    • valutazione delle domande di agevolazione

  • 3. Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 2024-08-08, n. 202407051
    Provvedimento:
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    • congruenza del piano di risanamento·
    • criteri di ammissione al fondo·
    • diniego di accesso a fondo di sostegno·
    • emergenza epidemiologica da COVID-19·
    • flussi finanziari prospettici·
    • legittimità del diniego di ammissione·
    • par condicio tra concorrenti·
    • preavviso di rigetto·
    • soccorso istruttorio·
    • sospensione del provvedimento·
    • strumenti di risanamento aziendale·
    • termini procedimentali·
    • valutazione della domanda

  • 4. TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 2023-03-24, n. 202305190
    Provvedimento:
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    • accesso a fondo per imprese in difficoltà·
    • art. 37 del DL 41/2021·
    • autotutela amministrativa·
    • compensazione delle spese processuali·
    • concordato preventivo in continuità·
    • diniego di accesso al fondo·
    • eccesso di potere·
    • flussi di cassa prospettici inadeguati·
    • valutazione della coerenza del piano aziendale·
    • violazione dell'art. 3 della legge 241/1990

  • 5. TAR Roma, sez. IV, sentenza 2024-01-18, n. 202400888
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    • annullamento di delibera·
    • art. 31 e 34 c.p.a.·
    • art. 37 del D.L. n. 41/2021·
    • calcolo delle ULA·
    • carenza di interesse·
    • competenza amministrativa·
    • condanna alle spese di lite·
    • diritto amministrativo·
    • diritto europeo·
    • improcedibilità del ricorso·
    • modifica degli atti amministrativi·
    • principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato·
    • sostegno alle grandi imprese in difficoltà finanziaria·
    • tutela cautelare·
    • usucapione delle ULA·
    • vizi di istruttoria
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