Art 1
Art. 1.1.Il decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2.Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.
3.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2.Restano salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220.
3.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.