obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione sulle misure cautelari
Art. 4. Obblighi e prescrizioni impartiti con la decisione
sulle misure cautelari1.Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari:
a)obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
b)divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c)obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
d)restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
e)obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
f)obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;
g)divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali.
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2015, n. 44.
sulle misure cautelari1.Il presente decreto, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9, di attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sull'ordine di protezione europeo, si applica alle seguenti misure cautelari:
a)obbligo di comunicare ogni cambiamento di residenza, in particolare al fine di assicurare la ricezione della citazione a comparire a un'audizione o in giudizio nel corso del procedimento penale;
b)divieto di frequentare determinati luoghi, posti o zone del territorio dello Stato di emissione o dello Stato di esecuzione;
c)obbligo di rimanere in un luogo determinato, eventualmente in ore stabilite;
d)restrizioni del diritto di lasciare il territorio dello Stato;
e)obbligo di presentarsi nelle ore fissate alla autorita' indicata nel provvedimento impositivo;
f)obbligo di evitare contatti con determinate persone che possono essere a qualunque titolo coinvolte nel reato per il quale si procede;
g)divieto temporaneo di esercitare determinate attivita' professionali.
Note all'art. 4:
- Il decreto legislativo 11 febbraio 2015, n. 9 (Attuazione della direttiva 2011/99/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011 sull'ordine di protezione europeo) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 febbraio 2015, n. 44.