(chiamata dei professori)

Art. 18.(Chiamata dei professori)1.Le universita', con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunita' europee n. 251 dell'11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
a)pubblicita' del procedimento di chiamata ((sulla Gazzetta Ufficiale,)) sul sito dell'ateneo e su quelli del Ministero e dell'Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o piu' settori scientifico-disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale;
b)ammissione al procedimento, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 29, comma 8, di studiosi in possesso dell'abilitazione per il settore concorsuale ((ovvero per uno dei settori concorsuali ricompresi nel medesimo macrosettore)) e per le funzioni oggetto del procedimento, ovvero per funzioni superiori purche' non gia' titolari delle medesime funzioni superiori. Ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia possono partecipare altresi' i professori, rispettivamente, di prima e di seconda fascia gia' in servizio ((...)), nonche' gli studiosi stabilmente impegnati all'estero in attivita' di ricerca o insegnamento a livello universitario in posizioni di livello pari a quelle oggetto del bando, sulla base di tabelle di corrispondenza, aggiornate ogni tre anni, definite dal Ministro, sentito il CUN. In ogni caso, ai procedimenti per la chiamata, di cui al presente articolo, non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita', fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del consiglio di amministrazione dell'ateneo;
c)applicazione dei criteri di cui alla lettera b), ultimo periodo, in relazione al conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e alla stipulazione dei contratti di cui all'articolo 24 e di contratti a qualsiasi titolo erogati dall'ateneo;
d)valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell'attivita' didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le universita' possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformita' a quanto prescritto dal decreto di cui all'articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell'aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell'ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera;
e)formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione.
2.Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di ciascun ateneo i procedimenti per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia di cui al comma 1, nonche' per l'attribuzione dei contratti di cui all'articolo 24, di ciascun ateneo statale sono effettuati sulla base della programmazione triennale di cui all'articolo 1, comma 105, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, nonche' delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 4, lettera d), della presente legge. La programmazione assicura la sostenibilita' nel tempo degli oneri stipendiali, compresi i maggiori oneri derivanti dall'attribuzione degli scatti stipendiali, dagli incrementi annuali e dalla dinamica di progressione di carriera del personale. La programmazione assicura altresi' la copertura finanziaria degli oneri derivanti da quanto previsto dall'articolo 24, comma 5.
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4.Ciascuna universita' statale, nell'ambito della programmazione triennale, vincola le risorse corrispondenti ad almeno un quinto dei posti disponibili di professore di ruolo alla chiamata di coloro che nell'ultimo triennio non hanno prestato servizio, o non sono stati titolari di assegni di ricerca ovvero iscritti a corsi universitari nell'universita' stessa.
5.La partecipazione ai gruppi e ai progetti di ricerca delle universita', qualunque ne sia l'ente finanziatore, e lo svolgimento delle attivita' di ricerca presso le universita' sono riservati esclusivamente:
a)ai professori e ai ricercatori universitari, anche a tempo determinato;
b)ai titolari degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22;
c)agli studenti dei corsi di dottorato di ricerca, nonche' a studenti di corsi di laurea magistrale nell'ambito di specifiche attivita' formative;
d)ai professori a contratto di cui all'articolo 23;
e)al personale tecnico-amministrativo in servizio ((...)) presso le universita' ((e a soggetti esterni)) purche' in possesso di specifiche competenze nel campo della ricerca;
f)ai dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, di enti pubblici o privati, di imprese, ovvero a titolari di borse di studio o di ricerca banditi ((...)) sulla base di specifiche convenzioni e senza oneri finanziari per l'universita' ad eccezione dei costi diretti relativi allo svolgimento dell'attivita' di ricerca e degli eventuali costi assicurativi.
6.Alla partecipazione ai progetti di ricerca finanziati dall'Unione europea o da altre istituzioni straniere, internazionali o sovranazionali, e allo svolgimento delle relative attivita' si applicano le norme previste dai relativi bandi.
Entrata in vigore il 9 febbraio 2012
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