Art 12-quater

Art. 12-quater.PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 (22) (24) (25) (26) ((27))---------------AGGIORNAMENTO (22) Il D.LGS. 7 settembre 2005, n. 209 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."---------------AGGIORNAMENTO (24) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 2 agosto 2008, n. 129 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre dodici mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."---------------AGGIORNAMENTO (25) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre diciotto mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."---------------AGGIORNAMENTO (26) Il D. Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre ventiquattro mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."---------------AGGIORNAMENTO (27) Il D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 come modificato dal D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25 ha disposto (con l'art. 354, comma 4) che "le disposizioni di cui al comma 1 e quelle emanate in attuazione delle norme abrogate o sostituite continuano a essere applicate, in quanto compatibili, fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti adottati ai sensi del presente codice nelle corrispondenti materie e comunque non oltre trenta mesi dopo il termine previsto dal comma 2 dell'articolo 355."
Entrata in vigore il 30 dicembre 2009

Sentenze8


  • 1. TAR Roma, sez. II, sentenza 2017-04-11, n. 201704427
    Provvedimento:
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    • art. 314 d.lgs. n. 209/2005·
    • determinazione delle tariffe assicurative·
    • discri·
    • elusione dell'obbligo a contrarre·
    • libertà tariffaria·
    • obbligo a contrarre·
    • principio di mutualità assicurativa·
    • sanzione amministrativa pecuniaria

  • 2. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-20, n. 201511991
    Provvedimento:
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    • autorità amministrativa indipendente·
    • basi tecniche·
    • coerenza delle tariffe·
    • discrezionalità tecnica·
    • elusione dell'obbligo legale a contrarre·
    • libertà tariffaria·
    • principio di legalità delle sanzioni amministrative·
    • principio mutualistico·
    • sanzione pecuniaria·
    • sindacato delle valutazioni tecniche·
    • tariffa assicurativa·
    • violazione art. 132 d.lgs. 209/2005·
    • violazione art. 314 d.lgs. 209/2005

  • 3. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-13, n. 201511634
    Provvedimento:
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    • art. 132 del D.Lgs. n. 209 del 2005·
    • art. 25 della Costituzione·
    • art. 314 del D.Lgs. n. 209 del 2005·
    • coerenza delle tariffe con le basi tecniche·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • diritto assicurativo·
    • elusione dell'obbligo legale a contrarre·
    • garanzia delle vittime di incidenti stradali·
    • libertà tariffaria·
    • principio di legalità·
    • principio di mutualità·
    • principio di tassatività·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • sanzioni amministrative·
    • tariffe assicurative·
    • vigilanza ISVAP/IVASS

  • 4. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-13, n. 201511620
    Provvedimento:
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    • art. 132 e 314 del D.Lgs. n. 209 del 2005·
    • coerenza tra tariffe e basi tecniche·
    • consulenza tecnica d'ufficio·
    • elusione dell'obbligo legale a contrarre·
    • libertà tariffaria nel settore assicurativo·
    • metodologie attuariali·
    • obbligo di assicurazione responsabilità civile auto·
    • principio di mutualità·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • tariffe assicurative·
    • vigilanza sulle assicurazioni

  • 5. TAR Roma, sez. II, sentenza 2015-10-13, n. 201511621
    Provvedimento:
     Leggi di più...
    • art. 132 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209·
    • art. 314 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209·
    • coerenza delle tariffe con le basi tecniche·
    • costruzione delle tariffe assicurative·
    • difetto di istruttoria·
    • eccesso di potere·
    • elusione dell'obbligo a contrarre·
    • libertà tariffaria·
    • principio di coerenza delle tariffe·
    • principio di mutualità·
    • sanzione amministrativa pecuniaria·
    • vigilanza sulle assicurazioni·
    • violazione dell'obbligo di contrarre
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