proroga commissario straordinario c.r.i.
Art. 2. Proroga Commissario straordinario C.R.I.1.L'incarico di commissario straordinario della Croce Rossa Italiana e' prorogato fino alla data di ricostituzione degli organi statutari a conclusione del riassetto organizzativo, anche in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e delle disposizioni di cui all'articolo 2 della legge delega 4 novembre 2010, n. 183, e comunque non oltre il 30 settembre 2012.((4))------------------AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto."
Il D.Lgs. 28 settembre 2012, n. 178, ha disposto (con l'art. 8, comma 3) che "Il termine di cui all'articolo 2 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 e' prorogato fino alla data dell'elezione del Presidente nazionale e comunque non oltre il 31 gennaio 2013. Sono fatti salvi gli atti compiuti dal Commissario dal 1° ottobre 2012 fino alla data di entrata in vigore del presente decreto."