Convenzione - art. 24
Articolo 24
Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 2.Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)Diminuire la mortalita' tra i bambini lattanti ed i fanciulli; b)Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c)Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d)Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e)Fare in modo che tutti i gruppi della societa' in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrita' dell'ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f)Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualemnte una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessita' dei paesi in via di sviluppo.
Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 2.Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)Diminuire la mortalita' tra i bambini lattanti ed i fanciulli; b)Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c)Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d)Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e)Fare in modo che tutti i gruppi della societa' in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrita' dell'ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f)Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualemnte una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessita' dei paesi in via di sviluppo.
2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-26, n. 202403844Provvedimento:Leggi di più...- art. 10-bis della L. 07/08/1990, n. 241·
- art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea·
- art. 31 della Costituzione Italiana·
- art. 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo·
- art. 42-bis del D.lgs. 26/03/2001, n. 151·
- art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95·
- assegnazione temporanea·
- difetto di motivazione·
- diniego di assegnazione temporanea·
- eccesso di potere·
- esigenze organiche e di servizio·
- misure cautelari·
- motivazioni del diniego·
- principio di proporzionalità·
- riforma di sentenza·
- spese di giudizio·
- tutela degli interessi legittimi·
- valutazione delle prove
4. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202400353Provvedimento:Leggi di più...- annullamento del provvedimento amministrativo·
- art. 42 bis D.Lgs. 151/2001·
- assegnazione temporanea·
- bilanciamento degli interessi·
- carenza di organico·
- interesse legittimo·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- principio di proporzionalità·
- spese compensate·
- tutela della maternità e paternità
5. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-08-30, n. 202402091Provvedimento:Leggi di più...- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea·
- art. 31 Costituzione Italiana·
- art. 3 Convenzione sui diritti del Fanciullo·
- art. 42-bis D.lgs. 26/03/2001, n. 151·
- assegnazione temporanea·
- bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
- compensazione delle spese di lite·
- eccesso di potere·
- giurisprudenza del Consiglio di Stato·
- motivazione del provvedimento amministrativo·
- tutela del fanciullo