Convenzione - art. 24

Articolo 24
Gli Stati parti riconoscono il diritto del minore di godere del miglior stato di salute possibile e di beneficiare di servizi medici e di riabilitazione. Essi si sforzano di garantire che nessun minore sia privato del diritto di avere accesso a tali servizi. 2.Gli Stati parti si sforzano di garantire l'attuazione integrale del summenzionato diritto ed in particolare, adottano ogni adeguato provvedimento per:
a)Diminuire la mortalita' tra i bambini lattanti ed i fanciulli; b)Assicurare a tutti i minori l'assistenza medica e le cure sanitarie necessarie, con particolare attenzione per lo sviluppo delle cure sanitarie primarie; c)Lottare contro la malattia e la malnutrizione, anche nell'ambito delle cure sanitarie primarie, in particolare mediante l'utilizzazione di tecniche agevolmente disponibili e la fornitura di alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenendo conto dei pericoli e dei rischi di inquinamento dell'ambiente naturale; d)Garantire alle madri adeguate cure prenatali e postnatali; e)Fare in modo che tutti i gruppi della societa' in particolare i genitori ed i minori ricevano informazioni sulla salute e sulla nutrizione del minore sui vantaggi dell'allattamento al seno, sull'igiene e sulla salubrita' dell'ambiente e sulla prevenzione degli incendi e beneficino di un aiuto che consenta loro di mettere in pratica tali informazioni; f)Sviluppare le cure sanitarie preventive, i consigli ai genitori e l'educazione ed i servizi in materia di pianificazione familiare. Gli Stati parti adottano ogni misura efficace atta ad abolire le pratiche tradizionali pregiudizievoli per la salute dei minori. Gli Stati parti si impegnano a favorire ed a incoraggiare la cooperazione internazionale in vista di attuare gradualemnte una completa attuazione del diritto riconosciuto nel presente articolo. A tal fine saranno tenute in particolare considerazione le necessita' dei paesi in via di sviluppo.
Entrata in vigore il 11 giugno 1991

Sentenze8


  • 2. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2024-04-26, n. 202403844
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    • art. 10-bis della L. 07/08/1990, n. 241·
    • art. 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea·
    • art. 31 della Costituzione Italiana·
    • art. 3 della Convenzione sui diritti del Fanciullo·
    • art. 42-bis del D.lgs. 26/03/2001, n. 151·
    • art. 45, comma 31-bis del d.lgs. 29 maggio 2017, n. 95·
    • assegnazione temporanea·
    • difetto di motivazione·
    • diniego di assegnazione temporanea·
    • eccesso di potere·
    • esigenze organiche e di servizio·
    • misure cautelari·
    • motivazioni del diniego·
    • principio di proporzionalità·
    • riforma di sentenza·
    • spese di giudizio·
    • tutela degli interessi legittimi·
    • valutazione delle prove

  • 4. TAR Bologna, sez. I, sentenza breve 2024-05-14, n. 202400353
    Provvedimento:
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    • annullamento del provvedimento amministrativo·
    • art. 42 bis D.Lgs. 151/2001·
    • assegnazione temporanea·
    • bilanciamento degli interessi·
    • carenza di organico·
    • interesse legittimo·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • principio di proporzionalità·
    • spese compensate·
    • tutela della maternità e paternità

  • 5. TAR Venezia, sez. III, sentenza 2024-08-30, n. 202402091
    Provvedimento:
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    • annullamento di provvedimento amministrativo·
    • art. 24 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea·
    • art. 31 Costituzione Italiana·
    • art. 3 Convenzione sui diritti del Fanciullo·
    • art. 42-bis D.lgs. 26/03/2001, n. 151·
    • assegnazione temporanea·
    • bilanciamento tra interessi pubblici e privati·
    • compensazione delle spese di lite·
    • eccesso di potere·
    • giurisprudenza del Consiglio di Stato·
    • motivazione del provvedimento amministrativo·
    • tutela del fanciullo
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