Art 3

Art. 3.

Appartiene esclusivamente alle sezioni di Cassazione istituite in Roma:

1° Giudicare sulla competenza dell'autorita' giudiziaria ogniqualvolta la pubblica Amministrazione usi del mezzo straordinario indicato negli articoli precedenti;

2° Regolare la competenza tra l'autorita' giudiziaria e l'autorita' amministrativa quando l'una o l'altra siansi dichiarate incompetenti;

3° Giudicare dei conflitti di giurisdizione positivi o negativi fra i tribunali ordinari ed altre giurisdizioni speciali, non che della nullita' delle sentenze di queste giurisdizioni per incompetenza od eccesso di potere.

Sopra ricorso documentato, alle sezioni medesime diretto dalla parte piu' diligente, la Corte procede in via d'urgenza, osservate le norme stabilite per i regolamenti di competenza dagli articoli 110 e seguenti del Codice di procedura civile. La discussione e' contraddittoria e pubblica. La decisione e' presa a sezioni unite e costituisce sulla competenza giudicato irrevocabile.

Entrata in vigore il 7 aprile 1877
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