Art 14
Art. 14.
L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, puo' compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, puo' ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale.
Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalita' al locatario. L'Ispettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti puo' avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati. ((6))
Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario puo' eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'articolo 11.(2)
-------------AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con la sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1977, n. 353) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11.
L'affittuario coltivatore diretto che sia tale ai sensi degli articoli 24 e 25 della presente legge, puo' compiere i miglioramenti del fondo e dei fabbricati rurali di cui ai precedenti articoli dandone comunicazione, con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, al locatore, il quale, entro quindici giorni dalla ricezione della stessa, puo' ricorrere all'Ispettorato agrario provinciale.
Copia di detto ricorso deve essere recapitata con le stesse modalita' al locatario. L'Ispettorato agrario provinciale si pronuncia con provvedimento definitivo, entro novanta giorni dalla ricezione del ricorso; decorso tale termine il ricorso si intende respinto definitivamente. L'esecuzione dei miglioramenti puo' avere inizio solo dopo la scadenza dei termini sopra indicati. ((6))
Qualora si tratti di miglioramenti che possono essere eseguiti dall'affittuario coltivatore diretto con il lavoro proprio e della propria famiglia l'affittuario puo' eseguirli senza dover seguire le procedure previste dal precedente comma e dall'articolo 11.(2)
-------------AGGIORNAMENTO (2)
La Corte Costituzionale con sentenza 23 febbraio - 1 marzo 1972, n. 35 (in G.U. 1a s.s. 8/3/1972, n. 65) ha "dichiarato la illegittimita' costituzionale della legge 11 febbraio 1971, n. 11, recante "Nuova disciplina dell'affitto dei fondi rustici", nella parte in cui essa disciplina anche i contratti di affitto relativi ai masi chiusi, di cui al testo unico 7 febbraio 1962, n. 8, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano". ---------------AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale con la sentenza 19 - 22 dicembre 1977, n. 153 (in G.U. 1a s.s. 28/12/1977, n. 353) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 14, secondo comma, della legge 11 febbraio 1971, n. 11.