(conferimento di immobili in uso governativo al ministero delle infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle forze di polizia)
Art. 30.(Conferimento di immobili in uso governativo al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)1.Gli immobili demaniali gia' in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilita' del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.
2.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3.Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione puo' assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4.Per le finalita' di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
5.Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, e' composto:
a)dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;
b)dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
c)dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;
d)dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;
e)dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
f)dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
g)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
6.Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del Comitato stesso.
7.Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
8.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
infrastrutture e dei trasporti e infrastrutture delle Forze di polizia)1.Gli immobili demaniali gia' in uso alle soppresse amministrazioni dei lavori pubblici e dei trasporti e della navigazione, non trasferiti alle regioni, inclusi gli alloggi di pertinenza, sono conferiti in uso governativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di assicurare, nel rispetto della normativa in materia di tutela storica, paesaggistico-ambientale e dei beni culturali, tempestivi ed efficaci provvedimenti di adeguamento funzionale delle strutture centrali, decentrate e periferiche, inclusa la mobilita' del personale, per il cantieramento e la realizzazione delle infrastrutture di rilievo nazionale ed internazionale. Le entrate derivanti dalla concessione temporanea degli alloggi e delle foresterie sono conferite dall'amministrazione delle infrastrutture e dei trasporti all'amministrazione finanziaria competente.
2.Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, predispone un programma pluriennale straordinario di interventi per il triennio 2002-2004, al fine di realizzare infrastrutture ed impianti necessari allo sviluppo e all'ammodernamento delle strutture della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza, del Corpo delle capitanerie di porto, del Corpo forestale dello Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
3.Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 l'amministrazione puo' assumere impegni pluriennali, corrispondenti alla durata dei finanziamenti.
4.Per le finalita' di cui al comma 2 sono autorizzati limiti di impegno quindicennali di 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 10.000.000 di euro per l'anno 2003 e 15.000.000 di euro per l'anno 2004.
5.Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, un Comitato avente il compito di formulare pareri sullo schema del programma di cui al comma 2, sul suo coordinamento ed integrazione interforze. Il Comitato, presieduto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, e' composto:
a)dal Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, o da un suo delegato;
b)dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, o da un suo delegato;
c)dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza, o da un suo delegato;
d)dal Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, o da un suo delegato;
e)dal Comandante del Corpo forestale dello Stato, o da un suo delegato;
f)dal Capo dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e difesa civile, o da un suo delegato;
g)da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze e dell'interno.
6.Le funzioni di segretario del Comitato di cui al comma 5 sono espletate da un funzionario designato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Nessun compenso o rimborso spese e' previsto per i componenti del Comitato stesso.
7.Il Comitato di cui al comma 5 trasmette annualmente al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione degli interventi.
8.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 5.000.000 di euro per l'anno 2002, 15.000.000 di euro per l'anno 2003 e 30.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede, per gli anni 2002, 2003 e 2004, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
2. TAR Roma, sez. 2Q, sentenza 2022-06-15, n. 202207960Provvedimento:Leggi di più...- abrogazione normativa·
- annullamento di provvedimento amministrativo·
- art. 133 cod. proc. amm.·
- art. 1, comma 1, n. 2 del R.d.l. n. 1155 del 1937·
- canoni demaniali arretrati·
- compatibilità con destinazione degli alloggi·
- difetto di giurisdizione·
- giurisdizione amministrativa·
- giurisdizione ordinaria·
- giurisprudenza in materia di concessioni di beni pubblici·
- indennità di occupazione·
- onere di impugnazione·
- piena conoscenza del provvedimento amministrativo·
- prescrizione del diritto·
- tardività del ricorso
3. TAR Roma, sez. 1S, sentenza 2020-10-08, n. 202010165Provvedimento:Leggi di più...- art. 30 comma 1 Legge 166/2002·
- art. 30 comma 5 c.p.a.·
- art. 97 Costituzione·
- cambio di incarico del concessionario·
- competenza del TAR·
- concessione amministrativa·
- Consiglio di Stato·
- decadenza dalla concessione·
- difetto di istruttoria·
- difetto di motivazione·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del risarcimento·
- interesse legittimo·
- margine di discrezionalità della pubblica amministrazione·
- regolamento delle concessioni demaniali·
- revoca della concessione·
- risarcimento del danno
4. Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 2014-04-29, n. 201402220Provvedimento:Leggi di più...- danno emergente·
- danno lucro cessante·
- discrezionalità tecnica della pubblica amministrazione·
- esclusione da gara d'appalto·
- giudizio amministrativo·
- giustificazione delle offerte·
- illegittimità del sub-procedimento di verifica·
- interessi legittimi·
- legittimità dei provvedimenti amministrativi·
- offerta economicamente anomala·
- risarcimento danni·
- sindacato del giudice amministrativo·
- verifica dell'anomalia delle offerte
5. TAR Genova, sez. II, sentenza 2010-02-18, n. 201000627Provvedimento:Leggi di più...- annullamento provvedimento amministrativo·
- art. 30 co. 1 L. 166/02·
- carenza di potere·
- compensazione delle spese di giudizio·
- competenza in materia di sgombero forzoso·
- eccesso di potere·
- revoca concessione·
- uso governativo immobili demaniali