Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del belice colpite dal sisma del 1968

Art. 43.Ulteriori disposizioni per garantire gli interventi nelle zone del Belice colpite dal sisma del 19681.Ai fini dell'utilizzazione delle risorse esistenti per gli
interventi di cui all'articolo 17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67, come rifinanziati dalla tabella 3 allegata all'articolo 54 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, gli enti beneficiari, convenzionati ai sensi dell'articolo 30 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono autorizzati nei limiti delle disponibilita' in essere a contrarre mutui quindicennali, secondo criteri e modalita' stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.
2.Il trasferimento in proprieta' delle aree assegnate ai privati, ai sensi del secondo comma dell'articolo 4 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, e' disposto, dopo l'ultimazione dei lavori, con ordinanza del sindaco.
3.Gli atti, contratti, documenti e formalita' occorrenti per la
ricostruzione o la riparazione degli immobili distrutti o danneggiati nei comuni della valle del Belice, colpiti dagli eventi sismici del gennaio 1968, sono esenti dalle imposte di bollo, registro, ipotecarie e catastali nonche' dalle tasse di concessione governativa. Le esenzioni decorrono dal 1° gennaio 1968 fino al 31 dicembre 2002 e non si fa luogo a restituzione di eventuali imposte gia' pagate. (6) (8) (9) (13) (15) ((16))4.All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo,
determinato in 3 milioni di euro per l'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
---------------AGGIORNAMENTO (6)
La L. 24 dicembre 2003, n. 350 ha disposto (con l'art. 2,comma 19) che "Il termine previsto dal comma 3 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2004". ---------------AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 dicembre 2004, n. 311 ha disposto (con l'art. 1, comma
507) che "Il termine previsto dal comma 3, del presente articolo, prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2004 dall'articolo 2, comma 19, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2005." ---------------AGGIORNAMENTO (9)
La L. 23 dicembre 2005, n. 266, ha disposto (con l'art. 1, comma
126) che "Il termine previsto dal comma 3 del presente articolo prorogato, da ultimo, al 31 dicembre 2005 dall'articolo 1, comma 507, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006". ---------------AGGIORNAMENTO (13)
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni
dalla L. 26 febbraio 2007 n. 17 ha disposto (con l'art. 6, comma 8-ter) che "Il termine previsto dal comma 3 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2007". ---------------AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni
dalla L. 28 febbraio 2008 n. 31 ha disposto (con l'art. 19-bis, comma 1) che il termine previsto dal presente articolo, comma 3, e' differito al 31 dicembre 2008. ---------------AGGIORNAMENTO (16)
La L. 22 dicembre 2008, n. 203 ha disposto (con l'art. 2, comma 9) che "Il termine previsto dal comma 3 del presente articolo 43, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2009".
Entrata in vigore il 30 dicembre 2008
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