Testo Unico-art. 1


Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni e delle Provincie.

Art. 1


(Art. 1 della legge 29 marzo 1903, n. 103, e art. 1 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

I comuni possono assumere, nei modi stabiliti dal presente testo unico, l'impianto e l'esercizio diretto dei pubblici servizi e segnatamente di quelli relativi agli oggetti seguenti:

1° costruzione di acquedotti e fontane e distribuzione di acqua potabile;

2° impianto ed esercizio dell'illuminazione pubblica e privata;
3° costruzione di fognature ed utilizzazione delle materie fertilizzanti;

4° costruzione ed esercizio di tramvie a trazione animale o meccanica;

5° costruzione ed esercizio di reti telefoniche nel territorio comunale;

6° impianto ed esercizio di farmacie;

7° nettezza pubblica e sgombro di immondizie dalle case;

8° trasporti funebri, anche con diritto di privativa, eccettuati i trasporti dei soci di congregazioni, confraternite ed altre associazioni costituite a tal fine e riconosciute come enti morali;
9° costruzione ed esercizio di molini e di forni normali;

10° costruzione ed esercizio di stabilimenti per la macellazione, anche con diritto di privativa;

11° costruzione ed esercizio di mercati pubblici, anche con diritto di privativa;

12° costruzione ed esercizio di bagni e lavatoi pubblici;

13° fabbrica e vendita del ghiaccio;

14° costruzione ed esercizio di asili notturni;

15° impianto ed esercizio di omnibus, automobili e di ogni altro simile mezzo, diretto a provvedere alle pubbliche comunicazioni;

16° produzione e distribuzione di forza motrice idraulica ed elettrica e costruzione degli impianti relativi;

17° pubbliche affissioni, anche con diritto di privativa, eccettuandone sempre i manifesti elettorali e gli atti della pubblica autorita';

18° essiccatoi di granturco e relativi depositi;

19° stabilimento e relativa vendita di semenzai e vivai di viti ed altre piante arboree e fruttifere.

Uguale facolta' e' attribuita alle provincie per i servizi di cui ai numeri 4, 5, 15, 16, 18 e 19 e per altri di interesse provinciale.
L'assunzione e l'esercizio di tali servizi da parte delle provincie sono regolati dalle disposizioni del presente testo unico, intendendosi sostituiti agli organi del Comune quelli della provincia ed equiparate le provincie ai Comuni ai quali sono assegnati 80 consiglieri.
Entrata in vigore il 25 agosto 1928
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