Testo Unico-art. 11

Art. 11


(Art. 9 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3047).

La deliberazione, cosi istruita, e' sottoposta d'urgenza alla giunta provinciale amministrativa, la quale esamina la proposta risultante dalle deliberazioni di cui all'articolo precedente, specialmente nei riguardi finanziari ed economici, e decide sull'ammissibilita' della medesima.

Entrata in vigore il 25 agosto 1928

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