Art 1

Art. 1.1.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.
4.Le disposizioni di cui all'articolo 22, commi 7, 8, 9, primo e secondo periodo, 10, 11 e 12, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, continuano ad applicarsi sino al 31 dicembre 1998. Fino alla stessa data alle istituzioni e agli enti di ricerca si applica l'articolo 5, comma 27, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, con la deroga per il Consiglio nazionale delle ricerche, limitatamente alla copertura del contingente di personale previsto dall'intesa di programma per il Mezzogiorno, di cui alla legge 1 marzo 1986, n. 64, che puo' essere effettuata, nei limiti delle disponibilita' di bilancio, in ragione di un terzo nel 1996, un terzo nel 1997 ed un terzo nel 1998. Il limite di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dalle amministrazioni pubbliche e' aumentato di un anno.(32)
5.Le disposizioni richiamate nel primo periodo del comma 4 non si applicano per le assunzioni di personale del comparto sanita'di personale delle regioni e degli enti locali, limitatamente agli enti che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, di quello dipendente dal Ministero di grazia e giustizia, degli ispettori di volo da utilizzare presso la Direzione generale dell'aviazione civile del Ministero dei trasporti e della navigazione, di quello operativo dell'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale, di quello degli ordini e collegi professionali e delle relative Federazioni e Consigli nazionali e, per il solo anno 1996, per le assunzioni di personale del Ministero delle finanze limitatamente ai concorsi ultimati ed in fase di ultimazione, nonche' a quelli comunque gia' autorizzati alla data del 30 settembre 1995.
6.Per l'anno 1996 in deroga alle norme vigenti ai comuni che hanno dichiarato il dissesto finanziario entro il 31 dicembre 1993 ed avranno approvato l'ipotesi di bilancio riequilibrato entro il 31 dicembre 1995 non si applicano i commi da 47a 52 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
7.Gli enti di cui al comma 6 possono, a carico del proprio bilancio, conferire incarichi per l'esercizio delle funzioni dirigenziali, per i posti delle relative qualifiche non ricoperti, a condizione che la percentuale della spesa per il personale sul totale delle spese correnti risulti ridotta o invariata.
8.L'articolo 5, comma 25, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si applica nel senso che le dotazioni organiche del personale delle istituzioni e degli enti di ricerca sono rideterminate in riduzione rispetto a quelle costituite in conseguenza delle operazioni di rideterminazione delle piante organiche svolte in base alle disposizioni e alle procedure di cui all'articolo 13 dell'accordo sindacale reso esecutivo dal decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171. La rilevazione dei carichi di lavoro per il personale degli enti ed istituzioni di ricerca nonche' degli enti autonomi lirici ed istituzioni concertistiche assimilate e' riferita all'attivita' del personale amministrativo di supporto.
9.Gli oneri finanziari derivanti dalla definizione delle dotazioni organiche del personale delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 22, comma 16, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, non possono superare gli oneri per spesa di personale conseguenti ai provvedimenti di provvisoria rideterminazione delle dotazioni organiche previsti dall'articolo 3, comma 6, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dalle altre disposizioni sulla stessa materia contenute nella predetta legge in relazione ai diversi comparti delle pubbliche amministrazioni, con i soli incrementi degli oneri derivanti da disposizioni legislative statali e dai contratti collettivi.
10.Fino al 30 giugno 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli gia' esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni, alle province autonome e agli enti locali che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni. Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, ne', in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. E' fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9.
11.Le disposizioni di cui ai commi 9 e 10 non si applicano al Ministero delle finanze.
12.Alle regioni che hanno disciplinato l'applicazione di principi in materia di ridefinizione di strutture organizzative e delle dotazioni organiche di cui al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,e successive modificazioni ed integrazioni, e' data la facolta' di avvalersi, ai fini dell'attuazione dei processi di riforma organizzativa, di misure flessibili nella gestione delle risorse umane, ivi compresi i provvedimenti per l'incentivazione della mobilita' in ambito regionale. Tali misure sono applicabili fino al 31 dicembre 1998. I citati provvedimenti dovranno, in ogni caso, essere predisposti nel rispetto della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare, e dovranno essere assunti nei limiti di spesa gia' individuati al comma 9 del presente articolo.
13.I contratti di prestazione di opera intellettuale di cui alla legge 29 aprile 1988, n. 143, sono ridotti del 20 per cento a decorrere dal 1 gennaio 1996.
14.Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, che, alla data del 30 novembre 1996, utilizzino personale assunto a tempo determinato mediante prove selettive, ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, indette entro il 31 dicembre 1994, possono bandire, entro il 31 dicembre 1997, concorsi riservati per titoli per la trasformazione dei predetti rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato, secondo le procedure stabilite dall'articolo 4-bis del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.
15.Gli enti locali, non dissestati e non strutturalmente deficitari, per i servizi connessi ad attivita' didattiche, educative e formative, per la sola copertura dei corrispondenti posti vacanti, possono nei limiti delle proprie disponibilita' di bilancio bandire concorsi riservati al personale gia' in servizio presso lo stesso ente, che abbia prestano servizio, anche non continuativo, negli anzidetti settori dello stesso ente per un periodo complessivo lavorativo non inferiore ai ventiquattro mesi.
16.Ai fini di una razionale utilizzazione del personale, i dipendenti civili provenienti dalle dismesse basi NATO di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, e successive modificazioni, sono assegnati, sulla base delle disponibilita' negli organici e delle effettive esigenze di funzionalita', a richiesta degli interessati, alle sedi periferiche delle amministrazioni statali, anche presso i nuovi corsi di laurea istituiti dalle universita' decentrati nel territorio e comunque nell'ambito provinciale. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provvede all'assegnazione del personale suddetto.
17.All'articolo 18, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "su autorizzazione della regione" sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", cui non si possa in nessun caso far fronte con il personale esistente all'interno dell'azienda sanitaria".
18.Le operazioni di trasformazione dei rapporti di lavoro previste dall'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, concernenti il Ministero per i beni culturali e ambientali, sono prorogate al 31 dicembre 1998.(28)
19.Le disposizioni contenute nell'articolo 4, comma 11, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, continuano ad applicarsi anche negli anni scolastici 1996-1997 1997-1998, tenendo conto delle esigenze dei comuni montani e dei comuni ove esiste un solo plesso scolastico, delle piccole isole, delle zone a rischio di devianza minorile e giovanile o caratterizzate da specifiche situazioni di disagio economico o socio-culturale, nonche' dalla presenza di studenti portatori di handicap, in relazione ai diversi gradi di istruzione e all'eta' degli alunni. Con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinati interventi di razionalizzazione della rete scolastica, di soppressione di plessi di scuole elementari e di sezioni staccate di istituti di istruzione secondaria, di modifica dei parametri per la formazione delle classi in alcuni ordini di scuole, senza comunque che si producano squilibri nella formazione educativa, al fine di ottenere risparmi lordi nella misura di lire 1.200 miliardi annui, pari a lire 680 miliardi netti.
20.Gli istituti secondari superiori, anche di diverso ordine e tipo, o le loro sezioni staccate o coordinate, possono essere aggregati tra loro, al fine di consentire la creazione di istituti rispondenti alle condizioni stabilite dall'articolo 51, comma 4, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e dotati di personalita' giuridica e di autonomia amministrativa. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabilite:
a)le modalita' di funzionamento del nuovo consiglio di istituto e l'articolazione del collegio dei docenti in sezioni corrispondenti alle scuole aggregate;
b)la ridistribuzione, tra soggetti obbligati, degli oneri riguardanti le spese di funzionamento;
c)la conservazione delle denominazioni delle scuole aggregate.
21.Con lo stesso decreto di cui al comma 19, sentita la Conferenza dei Presidenti delle regioni, sono stabiliti i criteri per gli interventi, che dovranno, comunque, tenere conto:
a)del grado di sviluppo socio-culturale ed economico delle comunita' interessate;
b)della situazione orografica dei luoghi, dei livelli di urbanizzazione primaria degli stessi e del grado di dispersione scolastica, soprattutto nelle zone in cui le istituzioni scolastiche costituiscono l'unico riferimento istituzionale e culturale.
22.COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 GIUGNO 1998, N. 233.
23.Le graduatorie dei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente, gia' prorogate dall'articolo 23, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono ulteriormente prorogate di un altro anno scolastico.
24.A decorrere dal 1 settembre 1996 l'rdinazione dei pagamenti delle retribuzioni ai docenti di religione, ai supplenti annuali e ai supplenti temporanei fino al termine dell'attivita' didattica e' effettuata dalle direzioni provinciali del tesoro con ordinativi emessi in base a ruoli di spesa fissa. L'apertura dei ruoli di spesa fissa e' disposta con i contratti individuali di lavoro a tempo determinato stipulati secondo le competenze individuate rispettivamente dagli articoli 309, 520 e 521 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. (61) (69) 25.Entro il 31 ottobre 1996, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, per essere successivamente riassegnate con decreti del Ministro del tesoro ai capitoli 1030, 1034, 1035 e 1036 dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, le somme rimaste disponibili sulle contabilita' speciali scolastiche e sui conti correnti postali e bancari, nonche' le somme rimaste disponibili sui bilanci degli istituti tecnici, professionali e d'arte con provenienza dai medesimi capitoli.
26.Per gli anni 1996, 1997 e 1998, l'80 per cento delle economie nette stimate, in ciascun anno, viene utilizzato per la costituzione di un fondo da iscrivere nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, da ripartire con decreti del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro della pubblica istruzione e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, per le esigenze relative alla formazione del personale, al potenziamento e funzionamento delle scuole di ogni ordine e grado e degli uffici dell'amministrazione scolastica.
27.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
28.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
29.COMMA ABROGATO DALLA L. 3 MAGGIO 1999, N. 124.
30.La durata del collocamento fuori ruolo dei professori universitari di prima e seconda fascia, che precede il loro collocamento a riposo, prevista dagli articoli 19 e 110 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, e' ridotta a tre anni. Le posizioni di fuori ruolo eccedenti il terzo anno, gia' disposte alla data di entrata in vigore della presente legge, cessano di avere efficacia alla fine dell'anno accademico 1995-1996. PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N.
662.
31.Al fine di assicurare il mantenimento dei livelli di funzionalita' operativa necessari anche per l'attuazione dei piani di sviluppo di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, alle universita' si applicano, in materia di modifiche di organico e di assunzioni del personale, esclusivamente le disposizioni dell'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.
32.I contratti con studiosi od esperti di alta qualificazione scientifica o professionale previsti dall'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, possono, nei limiti delle disponibilita' di bilancio delle univerista' e per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, essere stipulati anche per l'attivazione di corsi ufficiali non fondamentali o caratterizzanti, nei casi e nei limiti stabiliti dallo statuto.
33.Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, prorogate per il triennio 1994-1996 dall'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, vanno interpretate nel senso che tra le indennita', compensi, gratifiche ed emolumenti di qualsiasi genere, da corrispondere nella misura prevista per il 1992, sono comprese le borse di studio di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 257.
34.Gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca, in alternativa alla borsa di studio di cui all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, possono usufruire di borse di studio concesse in base a finanziamenti e assegnazioni dell'Unione europea e di organismi internazionali, ovvero concesse direttamente da tali organismi.
35.Per favorire il processo di trasferimento delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche alle piccole e medie imprese le universista' e gli enti pubblici di ricerca non strumentali a carattere nazionale possono accedere, per le attivita' propedeutiche alla realizzazione dei singoli progetti di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.(33)
36.A decorrere dal 1 gennaio 1996 l'indennita' continuativa di missione prevista dagli articoli 1 e 3 della legge 6 dicembre 1950, n. 1039, dall'articolo 13 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come sostituito dall'articolo 6 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, nonche' dalla legge 10 marzo 1987, n. 100, e dall'articolo 10 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 402, e' corrisposta per un solo anno, in misura intera i primi sei mesi ed in misura ridotta alla meta' per il semestre successivo.
37.Per il personale destinato a prestare servizio all'estero ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1967, n. 215, della legge 22 dicembre 1990, n. 401, e del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, la quota di indennita' integrativa speciale pari a lire 1.081.000 annue lorde, conglobata ai sensi delle vigenti disposizioni nello stipendio iniziale di ciascun livello a decorrere dal 30 giugno 1988, e per il personale dirigente dal 1 gennaio 1989, si intende portata in diminuzione dalle indennita' di servizio all'estero e dagli assegni di sede con le medesime decorrenze.
38.In caso di destinazione all'estero di personale militare ai sensi della legge 27 dicembre 1973, n. 838, gli inquadramenti nei livelli retributivi effettuati in applicazione della legge 11 luglio 1980, n. 312, nonche' di successive disposizioni di riordino giuridico ed economico della carriera, non influiscono sull'indennita' di servizio all'estero che resta determinata nella misura prevista per il posto funzione indicato nel provvedimento formale di destinazione all'estero.
39.Per il personale dell'Istituto nazionale per il commercio estero, fino all'entrata in vigore del regolamento organico emanato in applicazione della legge 18 marzo 1989, n. 106, gli inquadramenti nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali disposti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1988, n. 285, si intendono improduttivi di effetti sull'indennita' di servizio all'estero che rimane stabilita nelle misure scaturenti dall'applicazione della tabella di equiparazione di cui all'allegato 3 al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, come integrato dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 346.
40.Gli importi dei contributi dello Stato in favore di enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi, di cui alla tabella A allegata alla presente legge, sono iscritti in un unico capitolo nello stato di previsione di ciascun Ministero interessato.
Il relativo riparto e' annualmente effettuato da ciascun Ministro, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, alle quali vengono altresi' inviati i rendiconti annuali dell'attivita' svolta dai suddetti enti, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, intendendosi corrispondentemente rideterminate le relative autorizzazioni di spesa. (34) (59)
41.I Ministri effettuano il riparto secondo criteri diretti ad assicurare prioritariamente il buon funzionamento delle istituzioni culturali e sociali di particolare rilievo nazionale ed internazionale nonche' degli enti nazionali per la gestione dei parchi.
42.Gli enti, cui lo Stato contribuisce in via ordinaria, che non abbiano fatto pervenire alla data del 15 luglio di ogni anno il conto consuntivo dell'anno precedente da allegare allo stato di previsione dei singoli Ministeri interessati, sono esclusi dal finanziamento per l'anno cui si riferisce lo stato di previsione stesso.
43.La dotazione dei capitoli di cui al comma 40 e' quantificata annualmente ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificata dalla legge 23 agosto 1988, n. 362.
44.Per gli anni 1996, 1997 e 1998 la dotazione di cui al comma 43 e' ridotta del 20 per cento rispetto all'importo complessivamente risultante sulla base della legislazione vigente.
45.Per il triennio 1996-1998 e' fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di adottare provvedimenti per l'estensione di decisioni giurisdizionali aventi forza di giudicato, o comunque divenute esecutive, nella materia del pubblico impiego.
46.Il divieto di cui al comma 45 non si applica al caso dei pubblici impiegati che siano ricorrenti o resistenti in grado di appello, qualora il Consiglio di Stato abbia gia' deciso questioni identiche a quelle da essi dedotte in giudizio, in senso favorevole ad altri soggetti versanti nella stessa posizione dei ricorrenti medesimi.
47.Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure.
48.L'utilizzo della carta di credito e' altresi ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero.
49.E' altresi' consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facolta' per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti, nonche' di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi.
50.Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalita' di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche' le procedure per la rendicontazione ed il controllo.
51.Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi:
a)l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale puo' autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;
b)i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;
c)le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettere b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilita' speciale.
52.Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti dal comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48.
53.Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo.
54.Al fine di razionalizzare e accelerare la spesa per investimenti pubblici, con particolare riguardo alla realizzazione degli interventi ammessi al cofinanziamento comunitario ((e ai contratti di partenariato pubblico privato)), di competenza dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, e' istituito presso la Cassa depositi e prestiti il Fondo rotativo per la progettualita'. ((Il Fondo anticipa le spese necessarie per la redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti componenti tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente)). La dotazione del Fondo e' stabilita periodicamente dalla Cassa depositi e prestiti, che provvede alla sua alimentazione, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse in anticipazione, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati dal comma 58. ((Il Fondo puo' essere alimentato anche da risorse finanziarie di soggetti esterni)). ((Quote del Fondo possono essere destinate in via prioritaria dalla Cassa depositi e prestiti alle esigenze progettuali di opere relative all'edilizia scolastica, al dissesto idrogeologico, alla prevenzione del rischio sismico, nonche' ad opere da realizzare mediante contratti di partenariato pubblico privato. Il Fondo puo' operare in complementarieta' con analoghi fondi istituiti a supporto delle attivita' progettuali)). (49) (61) (66)
55.Qualora gli enti locali e le regioni non rimborsino le anticipazioni nei tempi e con le modalita' concordate con la Cassa depositi e prestiti, ((il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso alla Cassa depositi e prestiti. Relativamente alle anticipazioni a favore degli enti locali, il Ministero dell'interno corrisponde al Ministero dell'economia e delle finanze quanto da esso rimborsato alla Cassa depositi e prestiti avvalendosi delle procedure di recupero di cui all'articolo 1, commi 128 e 129, della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Relativamente alle anticipazioni a favore delle regioni, il Ministero dell'economia e delle finanze provvede al rimborso trattenendo le relative somme dai trasferimenti alle medesime regioni)).
((56.I criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, i limiti e le condizioni per l'accesso, l'erogazione e il rimborso dei finanziamenti del Fondo sono stabiliti dalla Cassa depositi e prestiti. Le anticipazioni sono concesse con determinazione della Cassa depositi e prestiti e non possono superare l'importo determinato sulla base delle tariffe professionali stabilite dalla vigente normativa. In sede di domanda dei finanziamenti, i soggetti di cui al comma 1 producono un'attestazione circa la corrispondenza della documentazione presentata alla disciplina dei contratti pubblici))56-bis.((COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2018, N. 145)).
57.La Cassa depositi e prestiti stabilisce ((...)) anche per le anticipazioni gia' concesse, le cause, le modalita' e i tempi di revoca e riduzione, nel rispetto della natura rotativa del Fondo, per assicurarne il piu' efficace utilizzo. (61)
58.Alla Cassa depositi e prestiti, sulle somme apportate, e' riconosciuto un tasso di interesse pari al tasso del conto corrente intrattenuto dalla Cassa con la Tesoreria dello Stato. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio dello Stato. Agli oneri di cui al presente articolo, pari a lire 10 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni dal 1999 al 2002, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. (61)
59.I commi 4-quinquies, 5, 6, 7 e 8 dell'articolo 7 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, sono sostituiti dai seguenti:
" 4-quinquies. Ai fini dell'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati, relativi agli aspetti territoriali, urbanistici, edilizi, ambientali, paesaggistici, igienico-sanitari, storici, artistici, archeologici e di altra natura, necessari in base alla vigente normativa, onde assicurare celerita' ed efficacia all'azione amministrativa, il responsabile unico del procedimento formula le occorrenti istanze e richieste alle autorita' competenti. Ove per la realizzazione del lavoro pubblico si renda necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni statali, regionali o locali, la stazione appaltante, su proposta del responsabile unico del procedimento, puo' promuovere la conclusione di un accordo di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
4-sexies. Per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, licenze, nulla osta e assensi, comunque denominati, al fine della esecuzione di lavori pubblici, l'amministrazione aggiudicatrice, su proposta del responsabile unico del procedimento, convoca una conferenza di servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 190, n. 241, e successive modificazioni, previa comunicazione alle amministrazioni interessate del progetto di cui al comma 5 del presente articolo, almeno trenta giorni prima della data di convocazione della conferenza. Per la predetta finalita' puo' altresi' procedersi ai sensi degli articolo 16 e 17 della citata legge n. 241 del 1990.
5. La conferenza di servizi si esprime sul progetto definitivo, successivamente alla pronuncia da parte dell'amministrazione competente in ordine alla valutazione d'impatto ambientale, ove richiesta dalla normativa vigente, da rendere nel termine di novanta giorni dalla richiesta, o nel piu' breve termine idoneo a consentire l'utilizzazione degli eventuali cofinanziamenti comunitari entro la scadenza per essi prevista. Trascorsi i termini di cui al primo periodo del presente comma, la stessa amministrazione e' tenuta ad esprimersi in sede di conferenza di servizi. La conferenza di servizi puo' esprimersi anche sul progetto preliminare al fine di concordare quali siano le condizioni per l'ottenimento, in sede di presentazione del progetto definitivo, delle intese, dei pareri, delle concessioni, delle autorizzazioni, delle licenze, dei nulla osta e degli assensi di cui alle vigenti norme.
6. Il regolamento e le leggi regionali prevedono le forme di pubblicita' dei lavori della conferenza di servizi, nonche' degli atti da cui risultano le determinazioni assunte da ciascuna amministrazione interessata.
7. La conferenza di servizi puo' richiedere, se necessario, chiarimenti e documentazione direttamente ai progettisti.
8. Le amministrazioni interessate si esprimono nella conferenza di servizi nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volonta' e sono rappresentate da soggetti che dispongono, per delega ricevuta dall'organo istituzionalmente competente, dei poteri spettanti alla sfera dell'amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto del procedimento.
8-bis. Qualora alla conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente o comunque non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la conferenza e' riconvocata per una sola volta, tra il decimo ed il quindicesimo giorno dalla prima convocazione, e decide prescindendo dalla presenza della totalita' delle amministrazioni invitate e dalla adeguatezza dei poteri di rappresentanza dei soggetti intervenuti.
8-ter. Il dissenso manifestato in sede di conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilita', le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.
8-quater. Le regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la conferenza di servizi, in armonia con i principi di cui al presente articolo, per gli interventi di competenza regionale e locale.
8-quinquies. Il termine per il controllo di legittimita' sugli atti da parte delle Ragionerie centrali dello Stato e' fissato in trenta giorni e puo' essere interrotto per non piu' di due volte per un massimo di dieci giorni per la richiesta di chiarimenti all'amministrazione. Resta fermo il disposto di cui al comma 6 dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367".
60.Le annualita' da corrispondere per il 1996 alla Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457; dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25; dagli articoli 1, commi quarto e undicesimo, e 2, comma dodicesimo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94; dall'articolo 3, comma 7, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118; e dall'articolo 22, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67, sono conferite alla Cassa medesima nell'esercizio successivo a quello di scadenza dell'ultima annualita' dei rispettivi limiti di impegno.
61.Le somme iscritte, in conto competenza ed in conto residui, sui capitoli di parte corrente degli stati di previsione delle Amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, non impegnate, a norma dell'articolo 20, terzo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni, entro il 31 dicembre 1995, costituiscono economie di bilancio. Sono fatte salve le disposizioni legislative che consentono la conservazione dei fondi relativi ad accordi internazionali, alla cooperazione allo sviluppo, all'Amministrazione della difesa, alla difesa del suolo, al programma triennale per la tutela dell'ambiente, alle aree naturali protette, al Dipartimento della protezione civile, al Fondo per l'attuazione dell'ordinamento regionale delle regioni a statuto speciale, al Fondo nazionale d'intervento per la lotta alla droga ed alla lotta all'AIDS, al rimborso dei crediti d'imposta mediante rilascio di titoli di Stato nonche' al fondo per la corresponsione dei miglioramenti economici al personale delle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo.
62.L'articolo 16 della legge 4 aprile 1977, n. 135, e' sostituito dal seguente:
"Art. 16. - 1. Il Ministro dei trasporti e della navigazione stabilisce con proprio decreto, su proposta delle associazioni di categoria a carattere nazionale, sentito il Consiglio superiore della marina mercantile, le tariffe minime e massime a carattere obbligatorio dei compensi dovuti ai raccomandatari marittimi per le loro prestazioni, nonche' la percentuale di tali compensi che ciascun imprenditore individuale o societa' che esplica le attivita' di cui alla presente legge deve versare al Fondo agenti marittimi ed aerei sul conto intestato all'imprenditore stesso o ai legali rappresentanti delle societa' nonche' ai loro instintori qualora questi ultimi non godano di altre forme previdenziali obbligatorie; con le stesse modalita' si provvede alla revisione periodica delle tariffe".
63.Per le spese connesse con interventi militari all'estero, anche di carattere umanitario, autorizzati dal Parlamento, correlati ad accordi internazionali, puo' essere adottata la procedura di cui all'articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro. Nessuna indennita' e' dovuta agli obiettori di coscienza in servizio civile impiegati in missioni umanitarie all'estero. Al personale militare interessato e' corrisposto, in aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a carattere fisso e continuativo, il seguente trattamento economico accessorio:
a)trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti, se in servizio isolato;
b)trattamento di missione all'estero previsto dalle norme vigenti per il Paese di destinazione con possibilita', se facente parte di un contingente, di riduzione dell'indennita' di missione fino al massimo del 50 per cento da effettuare, in funzione delle condizioni ambientali ed operative, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro del tesoro.
64.Per tutte le spese connesse agli interventi di cui ai commi 61 e 63 e' fornito rendiconto, allegato allo stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
65.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 GIUGNO 2001, N. 327.(40)
66.La somma di lire 829 miliardi spettante, ai sensi dell'articolo 47, quarto comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, alla Conferenza episcopale italiana nell'anno 1996, a titolo di conguaglio della quota corrispondente all'8 per mille del gettito IRPEF relativo agli anni 1990, 1991 e 1992, viene corrisposta per lire 140 miliardi nell'anno 1996 e per lire 689 miliardi in tre quote annuali nel triennio 1997-1999, maggiorate dell'interesse nella misura di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, relativo ai rapporti di credito e debito d'imposta.
67.Nel primo comma dell'articolo 10 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, le parole: "saranno a carico del Tesoro" sono sostituite dalle seguenti: "saranno a carico della Banca stessa". Il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 154, ratificato dalla legge 5 gennaio 1953, n. 30, e successive modificazioni e' abrogato.
68.Le somme annualmente iscritte al capitolo 2559 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno 1996 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi sono trasferite al Centro di formazione e studi - FORMEZ, in unica soluzione, sulla base di un apposito piano di spesa da trasmettere alla stessa Presidenza del Consiglio dei ministri; quelle iscritte annualmente al capitolo 7640 del medesimo stato di previsione possono essere utilizzate anche a titolo di anticipazione in favore del FORMEZ, sia a fronte di esigenze connesse con l'attuazione di programmi o progetti cofinanziati dell'Unione europea, sia per la realizzazione dei progetti di cui all'articolo 18 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, in relazione a documentate necessita' attinenti l'avvio e l'avanzamento dei lavori.
69.Le affissioni di manifesti politici effettuate fino al 30 giugno 1995 in violazione dell'articolo 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, possono essere sanate mediante versamento di un'oblazione a carico dei responsabili, pari, per ciascuna violazione, all'importo minimo indicato dallo stesso comma ed entro un massimo di lire ottocentomila. A tali violazioni non si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 15 della legge 10 dicembre 1993, n. 515. Con proprio regolamento i comuni disciplinano la predisposizione di spazi per l'affissione di manifesti politici al di fuori dei periodi elettorali.
70.In coerenza con i principi informatori della legge 8 agosto 1995, n. 335, ed in particolare con quanto disposto dall'articolo 2, commi 22 e 23, della medesima legge, il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo inteso al riordino del trattamento pensionistico del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto che tenga conto anche dei seguenti criteri direttivi:
a)soppressione con decorrenza dal 1 gennaio 1996 del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto ed iscrizione dei lavoratori di cui all'articolo 4, primo comma, della legge 29 ottobre 1971, n. 889, in servizio alla data del 31 dicembre 1995 ovvero assunti successivamente a tale data, all'assicurazione generale obbligatoria, con esclusione dei dipendenti dei comuni, province e regioni esercenti direttamente il pubblico servizio di trasporto per i quali restano confermate le disposizioni dell'articolo 4, comma 2, della legge 8 agosto 1991, n. 274, con la decorrenza ivi indicata; l'iscrizione e' effettuata con evidenza contabile separata nell'ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti ed e' valida ai fini delle prestazioni previste dalle norme che disciplinano il predetto Fondo;
b)determinazione dell'aliquota contributiva di finanziamento in misura che, con riferimento a quella in essere alla data di soppressione del predetto Fondo, risponda ad esigenze di solidarieta' connesse alla salvaguardia, nell'ambito della categoria, delle flessibilita' e peculiarita' dell'attivita' lavorativa;
c)previsione del criterio del pro rata per la determinazione della quota di pensione corrispondente alle anzianita' assicurative acquisite anteriormente alla data di soppressione del Fondo.
71.Lo schema di decreto legislativo di cui al comma 70 e' trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica almeno trenta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parlamentari competenti per la materia si esprimono entro quindici giorni dalla data di trasmissione dello schema medesimo.
72.A decorrere dal 1 gennaio 1996, i due terzi delle maggiori entrate derivanti dall'aumento contributivo disposto dall'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, sono versati dall'INPS al Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito dall'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, per essere destinati al cofinanziamento degli interventi del Fondo sociale europeo, secondo scadenze e modalita' da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, a modifica di quelle attualmente in vigore.
73.I recuperi di somme disposti dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale sugli importi erogati a favore di azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo nell'ambito del Fondo di rotazione di cui al comma 72 concorrono a finanziare programmi di cooperazione regionale o interregionale a sostegno delle attivita' produttive realizzate da piccole e medie imprese localizzate nelle aree di cui all'obiettivo 1 del Regolamento (CEE) n. 2052/88, e successive modificazioni.
74.Le somme indicate al comma 72, affluite entro il 31 dicembre 1995 al Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, e successive modificazioni, continuano ad essere gestite dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale fino all'esaurimento dei pagamenti in favore dei relativi beneficiari. Eventuali avanzi di gestione sono versati al Fondo di rotazione di cui al comma 72 del presente articolo, per essere riutilizzati per azioni cofinanziate dal Fondo sociale europeo.
75.Il Fondo di rotazione di cui al comma 72 provvede alle erogazioni delle risorse finanziarie di cui ai commi 72 e 74, in favore degli aventi diritto, nel rispetto della normativa che disciplina l'attivita' del Fondo stesso.
76.Le disposizioni dell'articolo 7 della legge 16 aprile 1987, n. 183, si applicano anche agli interventi di cui ai commi da 72 a 75 del presente articolo.
77.Per l'attuazione degli interventi finanziabili a carico del Fondo per l'occupazione e del Fondo per lo sviluppo di cui agli articoli 1, comma 7, e 1-ter del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e per l'attuazione degli interventi finanziabili, limitatamente alle attivita' di formazione professionale attivabili nei casi di rilevante squilibrio di manodopera, di cui agli articoli 18, primo comma, lettera h), e 26 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, a carico del Fondo di cui all'articolo 9, comma 5, del citato decreto-legge n. 148 del 1993, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, in sede di definizione dei contenuti dei patti territoriali di cui all'articolo 8 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, al fine di favorire il conseguimento dei loro obiettivi ed in considerazione degli investimenti produttivi previsti e della loro ricaduta occupazionale nonche' della particolare gravita' della crisi occupazionale del territorio interessato dal patto, puo' prevedere, in difformita' dalla normativa vigente, l'incremento dell'entita' dei benefici, nei limiti del 30 per cento, e della loro durata, nei limiti del doppio. Alle iniziative che si svolgano in attuazione dei predetti patti territoriali puo' essere accordata priorita' nei suddetti finanziamenti nel limite di una quota non superiore al 20 per cento delle risorse disponibili.
78.Per la realizzazione degli interventi previsti nei patti territoriali di cui al comma 77, e non coperti da altri finanziamenti pubblici, il CIPE riserva una quota, sino all'importo di lire 400 miliardi, nell'ambito delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 4 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, e all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, secondo modalita' e limiti stabiliti dal CIPE medesimo, dando priorita' a quelli cofinanziati sui fondi comunitari di piu' immediata rendicontabilita'.
79.All'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nell'ambito di tali priorita' una quota delle predette somme pari a lire 600 miliardi e' destinata al finanziamento di interventi relativi ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci, secondo le procedure previste dalla legge 26 febbraio 1992, n. 211, e successive modificazioni; alla manutenzione ed al completamento delle reti viarie provinciali; ad interventi di metanizzazione. La ripartizione della suddetta quota tra le tipologie di intervento sopra indicate e' effettuata dal CIPE. Il finanziamento relativo ai trasporti rapidi di massa a guida vincolata e tramvie veloci puo' avere carattere integrativo rispetto al finanziamento spettante ai sensi della predetta legge n. 211 del 1992, e successive modificazioni".
80.Il Ministro dei lavori pubblici, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sottopone all'esame del CIPE l'elenco delle opere di cui alla lettera a)del comma 2 dell'articolo 17 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, indicando le somme necessarie al loro completamento, la validita' tecnica, economica e sociale dell'azione di completamento ed individuando tutti i casi in cui, in funzione della redditivita' delle opere, si puo' procedere all'affidamento in concessione. Le stesse procedure sono applicate per le opere di cui alla letterab)del comma 2 dell'articolo 17 del citato decreto-legge n. 244 del 1995. Il CIPE, su proposta del Ministro dei lavori pubblici, detta i criteri per definire il regime tariffario di riferimento da applicare per i servizi e le forniture erogati dalle opre oggetto dell'affidamento in concessione.
81.Al fine di potenziare, secondo gli indirizzi stabiliti dal CIPE, la struttura finanziaria dei consorzi di garanzia collettiva fidi, previsti dall'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, operanti nelle aree depresse del territorio nazionale e' destinata la somma di lire 30 miliardi a valere sulle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488. Il CIPE stabilisce altresi' i criteri di ripartizione dei fondi stanziati.
82.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1996, N. 662.
83.Al fine di favorire la privatizzazione e di evitare aggravi per la finanza pubblica, gli enti acquedottistici, di cui all'articolo 10, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' quelli regionali e interregionali istituiti con legge statale o regionale, sono trasformati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti le amministrazioni e gli enti competenti, in societa' per azioni, per le finalita' di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, e successive modificazioni.
84.Al comma 1 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nominato e revocato d'intesa con il sindaco e con il presidente della provincia".
85.Al comma 2 dell'articolo 52 della legge 8 giugno 1990, n. 142, l'ultimo periodo e' soppresso.
86.I comuni possono deliberare agevolazioni sui tributi di loro competenza, fino alla totale esenzione per gli esercizi commerciali e artigianali situati in zone precluse al traffico a causa dello svolgimento di lavori per la realizzazione di opere pubbliche che si protraggono per oltre sei mesi.
87.La firma autografa prevista dalle norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di accertamento e' sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto responsabile, nel caso che gli atti medesimi siano prodotti da sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonche' la fonte dei dati, devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale.
88.Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Governo e' delegato ad adottare uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto il riordino della disciplina del rapporto con i concessionari dei servizi di riscossione dei tributi, al fine di individuare gli aspetti dell'erogazione del servizio di riscossione sulle cui modalita' gli enti impositori potranno negoziare con i concessionari in base alle specifiche esigenze locali, nonche' i meccanismi di remunerazione o di incentivazione piu' opportuni, osservando i seguenti principi e criteri direttivi:
a)estensione della possibilita' di versamento dell'ICI e delle somme iscritte a ruolo tramite il sistema bancario, con o senza domiciliazione dei pagamenti su conto corrente, ovvero con procedure di pagamento automatizzate;
b)adeguamento della cartella di pagamento e dell'avviso di iscrizione a ruolo alle esigenze di chiarezza dei contenuti e di comunicazione tra ente impositore e contribuenti;
c)incentivazione dell'utilizzo di procedure automatizzate per il reperimento dei contribuenti irreperibili;
d)snellimento delle procedure di sgravio e rimborso di iscrizioni a ruolo non dovute.
89.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267.
90.All'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'ultimo periodo del comma 6 e' soppresso.

-------------AGGIORNAMENTO (28)
La L. 23 dicembre 1998, n. 448 ha disposto (con l'art. 22, comma 4) che il termine del 31 dicembre 1998, di cui al comma 18 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 1999. -------------AGGIORNAMENTO (32)
La L. 3 maggio 1999, n. 124 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "La proroga stabilita [...] dall'articolo 1, comma 4, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, si applica, fino al 31 dicembre 1999,[...]". -------------AGGIORNAMENTO (33)
Il D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 297 ha disposto (con l'art. 9, comma 4, lettera a)) che a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo decreto di cui all'articolo 6, comma 2 del D.Lgs. 297/99 e' abrogato il comma 35 del presente articolo. -------------AGGIORNAMENTO (34)
Il D.P.R. 3 settembre 1999, n. 353 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, il riparto del contributo dello Stato a favore della Lega italiana per la lotta contro i tumori con sede legale in Roma e del Centro internazionale per le ricerche sul cancro di Lione e' effettuato con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previa comunicazione alle commissioni parlamentari competenti". -------------AGGIORNAMENTO (40)
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23 novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto 2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno 2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del comma 2 del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003. -------------AGGIORNAMENTO (49)
Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto (con l'art. 9, comma 1-bis) che la riserva del 30 per cento del fondo rotativo per la progettualita' di cui al comma 54 del presente articolo, e' prorogata al 31 dicembre 2006. -------------AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, ha disposto (con l'art. 7, comma 26, lettera b)) che alla revisione della spesa nell'ambito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si provvede altresi' mediante la soppressione dei contributi (agli enti ed istituzioni nazionali ed internazionali e a privati per attivita' dell'aviazione civile) di cui al comma 40 del presente articolo iscritti nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. -------------AGGIORNAMENTO (61)
La L. 24 dicembre 2012, n. 228 ha disposto (con l'art. 1, comma 44) che "A decorrere dall'anno scolastico 2012-2013, l'articolo 1, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, trova applicazione anche nel caso degli assistenti amministrativi incaricati di svolgere mansioni superiori per l'intero anno scolastico ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, per la copertura di posti vacanti o disponibili di direttore dei servizi generali e amministrativi".
Nel modificare l'art. 8 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 1997, n. 135, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 7) che "Le risorse disponibili per gli interventi recati dalle autorizzazioni di spesa di cui all'elenco n. 2, allegato alla presente legge, sono ridotte per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015 e successivi per gli importi ivi indicati". ---------------AGGIORNAMENTO (69)
Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 18 aprile-20 maggio 2016 (in G.U. 1ª s.s. 25/05/2016, n.21) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 44 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (che ha modificato il comma 24 del presente articolo) "nella parte in cui non esclude dalla sua applicazione i contratti di conferimento delle mansioni superiori di direttore dei servizi generali ed amministrativi stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore." -------------AGGIORNAMENTO (66)
La L. 13 luglio 2015, n. 107 ha disposto (con l'art. 1, comma 166) che "Il termine di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo per la progettualita' per gli interventi di edilizia scolastica, di cui all'articolo 1, comma 54, quarto periodo, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come da ultimo modificato dal comma 167 del presente articolo, e' differito al 31 dicembre 2018".
Entrata in vigore il 31 dicembre 2018
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