numero dei consiglieri regionali ripartizione tra le circoscrizioni
Art. 2. Numero dei consiglieri regionali
Ripartizione tra le circoscrizioni
Il consiglio regionale e' composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La determinazione dei seggi del consiglio regionale e
l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
Ripartizione tra le circoscrizioni
Il consiglio regionale e' composto:
di 80 membri nelle regioni con popolazione superiore a 6 milioni di abitanti;
di 60 membri nelle regioni con popolazione superiore a 4 milioni di abitanti;
di 50 membri in quelle con popolazione superiore a 3 milioni di abitanti;
di 40 membri in quelle con popolazione superiore a 1 milione di abitanti;
e di 30 membri nelle altre regioni.
La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni e' effettuata dividendo il numero degli abitanti della regione per il numero dei seggi del relativo consiglio regionale stabilito dal precedente comma e assegnando i seggi in proporzione alla popolazione di ogni
circoscrizione sulla base dei quozienti interi e dei piu' alti resti.
La determinazione dei seggi del consiglio regionale e
l'assegnazione di essi alle singole circoscrizioni sono effettuate con decreto del Commissario del Governo da emanarsi contemporaneamente al decreto di convocazione dei comizi.
La popolazione e' determinata in base ai risultati dell'ultimo censimento generale della stessa, riportati dalla piu' recente pubblicazione ufficiale dell'Istituto centrale di statistica.
1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-09-29, n. 202202497Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delle operazioni elettorali·
- composizione del corpo elettorale·
- eccesso di potere·
- inammissibilità del ricorso·
- principi di buon andamento e trasparenza·
- prova di resistenza·
- rinnovazione delle operazioni elettorali·
- rinnovazione parziale delle elezioni·
- termine minimo per la rinnovazione delle elezioni·
- violazione di legge
2. TAR Salerno, sez. I, sentenza 2022-04-28, n. 202201121Provvedimento:Leggi di più...- annullamento delle elezioni·
- art. 2, comma 4, D.L. n. 117/2021·
- diritto elettorale·
- elezioni provinciali·
- giurisprudenza in materia elettorale·
- principi di segretezza e libertà del voto·
- principio di continuità delle operazioni di scrutinio·
- regolamentazione del voto domiciliare·
- seggio elettorale speciale per voto domiciliare·
- violazione del principio di territorialità del voto
3. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104972Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 legge 131/2003·
- art. 11 legge elettorale regionale·
- art. 2 comma 2 legge 108/1968·
- compensazione delle spese·
- competenza del Presidente della Giunta regionale·
- difetto di legittimazione passiva·
- diritto elettorale·
- graduatoria unica regionale decrescente·
- legge elettorale regionale·
- principio di rappresentanza territoriale·
- ripartizione dei seggi·
- sistema elettorale proporzionale·
- violazione art. 7 legge elettorale regionale
4. Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 2021-06-30, n. 202104999Provvedimento:Leggi di più...- art. 10 legge 131 del 2003·
- art. 11 legge elettorale regionale·
- art. 2 comma 2 legge 108 del 1968·
- art. 7 legge elettorale regionale·
- assegnazione dei seggi·
- compensazione delle spese·
- competenza del Presidente della Giunta regionale·
- diritto elettorale·
- graduatoria unica regionale decrescente·
- improcedibilità del ricorso·
- inammissibilità dell'appello·
- legge elettorale regionale·
- principio di rappresentanza territoriale·
- principio di uguaglianza·
- riparto dei seggi residui·
- sistema elettorale proporzionale
5. TAR Napoli, sez. II, sentenza 2021-02-03, n. 202100721Provvedimento:Leggi di più...- annullamento verbale di elezioni·
- art. 51 Cost.·
- art. 7 legge regionale Campania n. 4/2009·
- competenza funzionale del Presidente della Giunta Regionale·
- graduatoria unica regionale decrescente·
- indizione delle elezioni regionali·
- legittimità degli atti amministrativi·
- principio di uguaglianza·
- proclamazione degli eletti·
- riparto dei seggi