Art 2

Art. 2.

A favore del venditore di autoveicoli, quando vengano adempiute le formalita' di cui alle disposizioni che seguono, spetta un privilegio legale per il prezzo o per quella parte di prezzo che sia stato pattuito e che non sia stato corrisposto all'atto della vendita e per i relativi accessori, specificati nel contratto.

Lo stesso privilegio spetta, osservate le medesime formalita', a chi abbia, nell'interesse del compratore, corrisposto la totalita' o parte del prezzo dell'autoveicolo.

All'infuori dei casi di privilegio legale sull'autoveicolo ai sensi del 1° e 2° comma del presente articolo, l'autoveicolo puo' formare oggetto di privilegio convenzionale, concesso dal debitore a garanzia di qualsiasi altro creditore.

Il titolo che da' luogo al privilegio di cui ai commi precedenti deve risultare da atto scritto, debitamente registrato a tenore della legge di registro.

Il privilegio ha durata non superiore a cinque anni e puo', col consenso delle parti, essere rinnovato prima della scadenza, per un ulteriore periodo non superiore ad un quinquennio, con effetto dall'originaria data di iscrizione.

Il privilegio, debitamente iscritto secondo le norme del presente decreto, segue l'autoveicolo presso ciascun proprietario e possessore successivo, fino alla estinzione del credito che garantisce.

L'iscrizione del privilegio non puo' essere chiesta trascorso un anno dalla data dell'atto che vi da' luogo.

Entrata in vigore il 11 aprile 1927

Sentenze2

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