Art 9

Art. 9.
Fermi restando i riconoscimenti di servizio previsti dalle norme vigenti, al personale statale non insegnante di ruolo negli istituti e scuole di istruzione secondaria ed artistica, compreso il personale dei Convitti annessi agli istituti tecnici e professionali, il servizio non di ruolo prestato negli istituti e scuole medesime, e' riconosciuto, ai soli fini economici, in ragione di un terzo.((4))-----------------AGGIORNAMENTO (4) Il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 420 ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Al personale non docente di cui al presente decreto, il servizio non di ruolo prestato nelle scuole o istituzioni educative statali e' riconosciuto, a modifica dell'art. 9 del decreto-legge 19 giugno 1970, n. 370, convertito con modificazioni nella legge 26 luglio 1970, n. 576, sino ad un massimo di due anni agli effetti giuridici ed economici, e, per la restante parte, nella misura di due terzi, ai soli fini economici."
Entrata in vigore il 13 settembre 1974

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