Art 2

Art. 2.
Al personale docente delle scuole elementari statali il servizio, prestato in qualita' di insegnante non di ruolo nelle scuole elementari statali ((o degli educandati femminili statali))o parificate, nelle scuole secondarie ed artistiche statali o pareggiate, nelle scuole popolari, sussidiate o sussidiarie, con qualifica non inferiore a "buono" o che risulti prestato senza demerito nei casi in cui non sia stata attribuita la qualifica, e' riconosciuto, all'atto del superamento del periodo di prova, come servizio di ruolo nei limiti e alle condizioni stabilite negli articoli che seguono.
Sono altresi' riconosciuti, agli stessi fini, i servizi di ruolo e non di ruolo prestati nelle scuole materne statali o comunali, con qualifica non inferiore a "buono" o corrispondente.
Entrata in vigore il 8 agosto 1970
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