Art 5

Art. 5.1.Il primo capoverso della lettera b) del numero 2 dell'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e' sostituito dal seguente:
"In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta".
Entrata in vigore il 11 marzo 1987

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