Art. 19-quater.(( (Modifiche all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428.
Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433) ))((1.Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee l'11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'";
b)al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "aziende o unita' produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o" ))
Causa C-561/07 - Procedura d'infrazione 2005/2433) ))((1.Al fine di dare attuazione alla sentenza di condanna emessa dalla Corte di giustizia delle Comunita' europee l'11 giugno 2009 nella causa C-561/07, all'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n.428, sono apportate le seguenti modificazioni:
a)dopo il comma 4 e' inserito il seguente:
"4-bis. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende:
a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale, ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n.675;
b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attivita'";
b)al comma 5 sono soppresse le seguenti parole: "aziende o unita' produttive delle quali il CIPI abbia accertato lo stato di crisi aziendale a norma dell'articolo 2, quinto comma, lettera c), della legge 12 agosto 1977, n. 675, o" ))